IL SOLE 24 ORE
Casse, sul bonus pesa l’ipoteca del numero di istanze
Domani scade il termine entro cui deve essere presentato in via telematica all’agenzia delle Entrate il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta in favore delle casse di previdenza e dei fondi pensione complementari.
Con la circolare n. 14/E del 27 aprile 2016 sono stati forniti importanti chiarimenti (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) in relazione al “bonus” introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 per concedere ai suddetti enti la possibilità di mitigare l’impatto dell’incremento della tassazione delle rendite finanziarie (entrato in vigore nel corso del 2014) nel caso in cui questi ultimi effettuino investimenti in strumenti finanziari emessi da società che operano prevalentemente nel settore delle infrastrutture.
La trasmissione telematica del modello per la richiesta del credito d’imposta in questione, approvato con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 settembre 2015, avviene utilizzando l’apposito software “Creditoprevidenza”, messo a disposizione gratuitamente dalle Entrate.
La fruizione del credito d’imposta, in base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale 19 giugno 2015, è subordinata a un limite di spesa massimo per le casse dello Stato di 80 milioni di euro per ciascun anno. Se le richieste che saranno presentate all’agenzia delle Entrate comporteranno il superamento del limite massimo di spesa, la percentuale di credito d’imposta effettivamente spettante rispetto a quella esposta nel suddetto modello subirà una riduzione. Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle richieste, l’agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, comunicherà la percentuale di credito spettante a ciascun soggetto.
L’eventuale quota dell’importo dell’investimento effettuato che non ha dato diritto al credito d’imposta può essere riportato nell’istanza relativa agli anni successivi. I modelli F24 attraverso cui sarà possibile utilizzare il bonus potranno essere presentati solo a partire dal giorno successivo all’emanazione di tale provvedimento.
La circolare 14/E ha ricordato ancora che, per espressa previsione normativa, al credito d’imposta in questione non si applica il limite massimo annuale di 250mila euro previsto per i crediti d’imposta agevolativi e quello generale di 700mila euro. È possibile, quindi, utilizzare in compensazione il credito d’imposta senza un limite massimo annuale. La quota eventualmente non utilizzata nel corso del 2016 può essere utilizzata negli anni d’imposta successivi.
Oltre alla presentazione del modello per la richiesta del bonus, i contribuenti dovranno indicare il credito d’imposta riconosciuto e quello fruito nella dichiarazione annuale dei redditi. L’omessa indicazione del credito d’imposta in dichiarazione non pregiudica il diritto alla spettanza del bonus, ma costituisce una violazione alla quale si applica una sanzione che va da un minimo di 250 ad un massimo di 2000 euro. L’utilizzo del credito in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo dello stesso è invece sanzionata nella misura del 30% del credito utilizzato. Si applica, invece, la sanzione che va dal 100 al 200% della misura del credito stesso qualora il contribuente utilizzi in compensazione un credito d’imposta inesistente.
La circolare delle Entrate precisa, infine, che non trovano applicazione le sanzioni in relazione all’indebita fruizione del credito d’imposta richiesto nel periodo 1° marzo – 30 aprile 2016, in considerazione delle condizioni di obiettiva incertezza che caratterizzano la disciplina in questione. Valentino Tamburro