IL SOLE 24 ORE
Previdenza. Verifica a fine anno – In Gazzetta il decreto sugli investimenti
Casse, bilanci tecnici con rendimento «pieno»
Potrà essere superato il tetto dell’1% imposto nel 2012
Casse di previdenza all’opera sui bilanci tecnici dopo lo stress test di tre anni fa. Le regole da applicare quest’anno, come ha chiarito il ministero del Lavoro (si veda Il Sole 24 Ore del 27 luglio), sono quelle in vigore prima dell’esame imposto dall’allora ministro Fornero, e quindi sui 30 anni e utilizzando rendimenti del patrimonio, anche al di sopra del tetto dell’1% imposto nel monitoraggio del 2012. Nello specifico, il ministero, rispondendo a richieste del Sole 24 Ore, rimanda all’articolo 3 del Dm 29 novembre 2007, che pone comunque un tetto massimo: «Il tasso di redditività del patrimonio non può superare il tasso d’interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo».
La verifica richiesta dal Dl 201/2011, quindi, a detta del ministero, è stata «una tantum», ed è servita in molti casi come leva per avviare delle riforme.
Diversa l’interpretazione data da una parte delle Casse, che avevano dato per scontata la proiezione a 50 anni con la necessità di equilibrio della gestione previdenziale (entrate contributive meno uscite per prestazioni). Lo stesso Dm del 29 novembre 2007, stabiliva esplicitamente l’opportunità che il bilancio tecnico sviluppasse «per una migliore cognizione dell’andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni».
Le Casse prendono per buona l’interpretazione del ministero riportata in queste pagine e che rimanda alle regole pre-Fornero, anche se si sentirebbero più tranquille se ci fosse un chiarimento ufficiale, per esempio con una nota o una circolare. «Altrimenti c’è il rischio – spiega il direttore generale dell’Enpaf, la Cassa dei farmacisti, Marco Lazzaro – che si vada in ordine sparso».
Chiarire modi e dinamiche della verifica non sarebbe una novità. Anche per precisare i criteri di predisposizione dei bilanci tecnici, il 22 maggio 2012 è stata inviata agli enti una nota, nella quale si faceva il punto sulle regole di compilazione previste dal Dl 201/2011, si consentiva l’uso dell’1% del rendimento (escluso in inizialmente dal Dl) e si ammetteva la possibilità di disavanzi annuali, purché di natura contingente e di durata limitata.
L’approccio prudenziale, nella previdenza, è di prassi. La durata del periodo di accumulo dei contributi è intorno a 40 anni e il bilancio tecnico a 50 anni consente di verificare quali effetti potranno avere le misure messe in campo e le diverse situazioni (variazione del numero di iscritti, modifica nell’evoluzione delle carriere, e così via). Come spiega Renzo Guffanti, presidente della Cassa dei commercialisti, «eventi che nei primi anni sembrano determinare scostamenti impercettibili, proiettati nel lungo o lunghissimo periodo, hanno invece effetti rilevanti». E dalla riforma del 2004, infatti, la Cassa dei commercialisti redige il bilancio tecnico con proiezione a 50 anni.
Per la Cassa forense, guidata da Nunzio Luciano, «è ragionevole che il ministero del Lavoro chieda un bilancio tecnico con proiezione a 30 anni. Non serve un obbligo di legge, però, per adottare un approccio cautelativo e prevedere comunque la redazione di bilanci tecnici a 50 anni sulla base di diversi scenari».
La prudenza delle Casse vale anche nella scelta degli investimenti, che da oggi potranno contare anche su un credito d’imposta nel caso di investimenti fatti in settori strategici per il paese, introdotto per calmierare in parte l’aumento della tassazione delle rendite. Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la numero 175, il decreto del ministero dell’Economia che stabilisce i criteri di applicazione del beneficio fiscale già per l’anno in corso. Valentina Melis Federica Micardi
Le regole del test
01 la normativa
Valgono le disposizioni previste dalla legge 335/2005 e i criteri stabiliti nel decreto interministeriale del 29 novembre 2007
02 LA DURATA
Il bilancio tecnico triennale previsto dal decreto legislativo 509/1994 deve essere redatto su un arco temporale di 30 anni. È «opportuna» la proiezione a 50 anni
03 la presentazione
Il bilancio tecnico previsionale deve essere presentato entro la fine dell’anno, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014
04 i parametri
La sostenibilità, sulla base dei criteri pre-Fornero, dovrebbe essere garantita da un saldo contabile positivo, dato dal totale delle entrate meno il totale delle uscite. È possibile utilizzare il rendimento del patrimonio, con i limiti previsti dal Dm 29 novembre 2007, che esclude, tra l’altro, l’uso delle plusvalenze non realizzate e della rivalutazione degli immobili