PREVIDENZA: La flessibilità in uscita è realtà per gli avvocati (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Cassa forense in audizione
La flessibilità in uscita è realtà per gli avvocati

Flessibilità in uscita già realtà per l’avvocatura italiana: rispettando il criterio dell’anzianità contributiva da maturare (che, a regime, sarà di 35 anni nel 2021), è, infatti, possibile accedere prima alla pensione a partire dal 65° anno di età e con una penalizzazione dello 0,41% per ogni mese di anticipo (il 5% su base annua). È un passaggio messo in luce ieri dai vertici della Cassa di previdenza forense, durante un’audizione nella Commissione bicamerale di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, che si sono così inseriti nel dibattito (di grande attualità) sulle modalità per permettere l’andata in pensione attraverso requisiti più elastici; se, invece, ha spiegato il presidente Nunzio Luciano, il professionista iscritto può vantare «almeno 40 anni di anzianità contributiva, l’anticipazione, sempre risalendo, al massimo, al 65° anno di età, non comporterà» alcuna riduzione dell’importo del futuro assegno. Quanto, invece, alla componente giovanile (i legali under 35), l’ingresso nell’Ente viene favorito mediante una sforbiciata del 50% del contributo soggettivo minimo per i primi sei anni di iscrizione (l’ammontare è di 1.407,50 euro per il 2016). Ed è stato previsto pure un vantaggio aggiuntivo, esteso ai primi otto anni di iscrizione, se l’avvocato ha un reddito inferiore ai 10.300 euro: il contributo soggettivo minimo viene ulteriormente ridotto alla metà, dando così diritto a sei mesi di anzianità contributiva, e la seconda metà del versamento dovuto viene «resa facoltativa», potrà essere pagata entro gli otto anni dall’entrata negli elenchi della Cassa e se l’avvocato deciderà di saldare la quota ciò gli permetterà di ottenere i residui sei mesi di anzianità contributiva. Sempre per i giovani professionisti, ha sottolineato Luciano dinanzi ai parlamentari, è stato disposto che il contributo integrativo minimo non debba esser versato per i primi cinque anni di iscrizione. E che il pagamento ammonti al 50% per i successivi quattro anni (nell’anno in corso la cifra è di 355 euro). Simona D’Alessio

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