IL SOLE 24 ORE
Previdenza. Gli enti costituiti in base al decreto 103
Per le nuove Casse prestazioni povere e patrimoni ricchi
Nei confronti degli enti di previdenza per i professionisti costituiti sulla base del decreto legislativo 103/1996, il legislatore, anche per evitare il rischio di ripercorre difficoltà già maturate in passato con alcune delle casse istituite prima, ha stabilito una serie di rigide regole sulle modalità di finanziamento e sul calcolo delle prestazioni garantite.
Tali enti, infatti, per la determinazione della copertura finale debbono utilizzare il metodo contributivo. Il finanziamento avviene invece prevalentemente secondo il sistema della capitalizzazione collettiva. In sintesi, l’equilibrio finanziario viene garantito attraverso l’uguaglianza tra il patrimonio complessivo accantonato a una determinata data e il valore totale delle future prestazioni maturate dagli aventi diritto alla medesima data.
Il risultato dell’approccio a suo tempo adottato risulta essere abbastanza evidente. Gli enti di previdenza ex Dlgs 103/96 stanno accumulando patrimoni in alcuni casi sempre più importanti. Viceversa l’entità delle prestazioni erogate al momento del pensionamento risulta essere nella maggior parte dei casi ben lontana dalle necessità dei professionisti (si veda «Il Sole 24 Ore» di lunedì 16 maggio).
Gli iscritti a queste casse, infatti, con ogni probabilità non hanno ancora realizzato a pieno che la prestazione finale risulta essere direttamente collegata ai versamenti effettuati. Nessuna integrazione straordinaria (sostanzialmente nessun “regalo”) sarà riconosciuta a meno di situazioni veramente specifiche.
La prestazione finale, quindi, potrà essere incrementata (in particolare nell’ambito dell’attuale contesto economico, caratterizzato in definitiva da bassi tassi di crescita in quasi tutti i settori) esclusivamente attraverso un incremento dei contributi versati.
Ciononostante i professionisti nella maggior parte dei casi stanno continuando a destinare al finanziamento dei programmi contributi determinati sulla base dell’aliquota minima stabilita. Se questo continuerà ad essere il comportamento la situazione non è destinata a modificarsi in futuro.
Detto questo, però, non si può non rilevare come, sempre nell’attuale contesto economico, i programmi finanziati fortemente a capitalizzazione (dove i contributi versati sono accantonati e utilizzati per erogare le pensioni future) eroghino in genere prestazioni contenute, non in linea con le esigenze degli iscritti. Quelli invece finanziati fortemente a ripartizione, tipo l’Inps, (dove i contributi versati sono utilizzati per erogare le prestazioni dei pensionati attuali) evidenziano seri problemi di stabilità finanziaria. Gli eccessi in sostanza non aiutano né in un caso, né nell’altro. In tale ottica un sistema pensionistico stabile sotto un profilo finanziario e sostenibile sotto un profilo sociale è un sistema dove i due metodi di finanziamento (ripartizione e capitalizzazione) assumono il mix appropriato.
In tale ottica, in un quadro di responsabilità dei professionisti, in un sistema di governance ben diverso da quello attuale e più severo, in forma volontaria, con un attento monitoraggio di lungo termine della stabilità finanziaria, con prestazioni che in ogni caso saranno commisurate ai contributi versati (ma non nella maniera così stretta stabilita dal metodo contributivo), al fine di incrementare la copertura offerta, per gli enti ex Dlgs 103/96 si potrebbe pensare di erogare quote di prestazioni sulla base del principio della ripartizione, cioè parte dei contributi potrebbero essere destinati a erogare le pensioni. Occorrerà verificare se si realizzeranno i presupposti per dare gambe a questa possibilità. Claudio Pinna