ITALIA OGGI
Scambio dati fiscali, sotto la lente di Soro
Mer.29 – Lo scambio di informazioni fiscali con altri paesi è sotto la lente d’ingrandimento del garante della privacy. Nella sua relazione annuale sul 2015, presentata ieri, Antonello Soro, garante privacy ha infatti richiamato l’attenzione sul fatto che l’Agenzia delle entrate dovrà individuare delle misure di sicurezza idonee per la raccolta dei dati e per le modalità di trattamento di questi. Il garante della privacy nella relazione 2015 ha, anche, esaminato la dichiarazione precompilata con un particolare focus sulle spese sanitarie e l’accordo tra il governo italiano e quello degli Stati Uniti d’America sullo scambio di informazioni fiscali (Fatca).
In merito alla dichiarazione precompilata, il garante, si è focalizzato sulla protezione dei dati personali nell’ambito della raccolta delle informazioni sulle spese sanitarie sostenuto nel 2015. Lo schema presentato dal ministero dell’economia e delle finanze (Mef) e dall’Agenzia delle entrate, sottoposto alla scansione del garante, prevede che gli erogatori di servizi sanitari inviino al sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate.
L’Agenzia delle entrate, successivamente, rende disponibili al Mef i codici fiscali di tutti quei contribuenti che potranno usufruire della dichiarazione precompilata e a sua volta il Mef metterà a disposizione delle Entrate i dati sulle spese sanitarie aggregati per tipologia. Visto la delicatezza dei dati trattati, il garante, in accordo con il Mef e le Entrate, ha individuato delle specifiche cautele.
Nel dettaglio, l’assisito può chiedere a chi eroga il servizio sanitario, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef o nel caso in cui questi siano stati già trasmessi, ottenere la cancellazione delle singole spese. Questo tipo di opposizione può essere esercitata in modo autonomo anche dalla persone fisicamente a carico, basta che abbiano più di 16 anni.
Inoltre, per tutte le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, il contribuente può opporsi alla trasmissione dei dati, relativi alla singola prestazione, nel momento stesso in cui questa avviene, chiedendo al medico di annotare la sua opposizione sul documento fiscale. Per quanto riguarda la normativa Facta, il garante ha voluto che si inserisse nel preambolo dell’accordo, che ai sensi dell’articolo 24 comma 1 lettera a del Codice in materia di protezione dei dati personali, è lecita la raccolta dei dati da parte degli operatori finanziari e la successiva comunicazione di questi negli Stati Uniti. È stato anche richiesto di inserire, sempre nel preambolo, di specificare che le informazioni raccolte dovranno essere usate solo per fini fiscali e che saranno comunicate solo a persone incaricate dell’accertamento. Giorgia Pacione Di Bello