IL SOLE 24 ORE
Tar e CdS. La sospensione estiva
Ferie lunghe a fronte di decadenze corte
La durata della sospensione feriale dei termini nei processi davanti ai Tar e al Consiglio di Stato è regolata con una disposizione specifica contenuta nel Codice del processo amministrativo varato nel 2010: l’articolo 54, comma 2, che la prevede dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. In precedenza la stessa sospensione, della medesima durata, era regolata dall’articolo 1 della legge 742/1969, disposizione espressamente riferita alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative. Quest’ultima disposizione nel corso del 2014 è stata modificata dal Dl 132/2014, convertito dalla legge 162/261.
La novella ha ristretto il periodo di sospensione di 15 giorni, limitandolo al mese di agosto. In tale occasione il legislatore ha operato la modifica incidendo solo sulle date e quindi senza occuparsi dell’ambito oggettivo di applicazione (cioè lasciando nel testo letterale della norma modificata il riferimento alle giurisdizioni amministrative). Questa dimenticanza – o piuttosto imperfezione redazionale – ha fatto dire a qualche commentatore che la norma del 2014 avrebbe tacitamente abrogato, in questa parte, il regime posto dal Codice del processo amministrativo. Si tratta peraltro di una posizione che non tiene conto di alcuni elementi formali e di un importante argomento sostanziale.
È pacifico l’effetto abrogativo che l’articolo 54, comma 2, del Codice ha operato sulla disposizione del 1969, nella parte in cui estendeva ai giudizi avanti ai Tar e al Consiglio di Stato il regime della sospensione feriale dei termini vigente per le giurisdizioni ordinarie. Questa abrogazione infatti risponde al principio posto dall’articolo 15 delle preleggi, che dispone questo effetto nel caso in cui la nuova legge regoli l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. Ne consegue che, a partire dal luglio 2010 e cioè dal momento in cui i processi amministrativi hanno trovato una nuova e specifica disciplina organica, si è avuta un’autonoma disciplina, in questo specifico settore, anche della sospensione dei termini. Il che fa sì che non si possa oggi parlare, con fondamento, di una sorta di abrogazione di una norma abrogatrice, evento che del resto la giurisprudenza pacificamente esclude se non nei caso in cui sia espressamente disposta dal legislatore.
Resta poi l’argomento sostanziale che giustifica un trattamento diverso e più favorevole, per questo aspetto, per il cittadino che deve rivolgersi ai giudici amministravi, in quanto in questo campo vige la regola della decadenza del diritto d’azione nel ben più ristretto termine di 60 giorni (in alcune materie ridotto a 30 giorni), rispetto a margini temporali più lunghi previsti per la prescrizione nelle materia di competenza del giudice civile (tre, cinque o dieci anni).
In altri termini: l’interruzione feriale breve, che il legislatore ha voluto disporre nel civile, se fosse stata estesa all’amministrativo (il che peraltro non è per le ragioni dette) avrebbe rischiato di compromettere il diritto di difesa nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. La soluzione che qui si sostiene è quindi anche quella che appare maggiormente conforme ai principi costituzionali. Umberto Fantigrossi