PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO: Il Pat in una Babele di termini (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO/ Lo prevede il dl giustizia convertito
Il Pat in una Babele di termini
Si parte a Capodanno. Ma occhio al deposito del ricorso

Processo amministrativo telematico (Pat) in una selva di termini. Se l’obbligatorietà del Pat è fissata al 1° gennaio 2017 con il deposito telematico del ricorso, la legge di conversione del decreto legge 168/2016 sull’efficienza degli uffici giudiziaria, pensioni dei magistrati e giustizia amministrativa, approvata definitivamente dal senato lo scorso 19 ottobre, contiene una serie di termini temporali tra vecchio e nuovo regime che è consigliabile tenere sotto controllo per evitare questioni procedurali.
Il provvedimento contiene, ricordiamo, anche la contestata norma sulla proroga di un anno del mantenimento in servizio dei vertici delle giurisdizioni superiori, nonostante i dubbi di costituzionalità avanzati dal Csm, dalla stessa commissione affari costituzionale del senato (vedi ItaliaOggi del 14 ottobre) e dell’Anm, che mercoledì ha giudicato il decreto «un grave passo indietro per la giustizia». Il 24 ottobre governo e Anm si confrontano anche su questo tema, oltre che sulla riforma del processo penale e sulle scoperture di organico negli uffici giudiziari.
La legge approvata mercoledì contiene infine una riforma importante del processo in cassazione per i ricorsi civili e altre modifiche organizzative ordinamentali soprattutto per i giovani magistrati (si veda anche ItaliaOggi del 20 ottobre)
Tornando ai termini per il Pat, la legge innanzitutto fissa al 30 novembre prossimo la fine della fase di sperimentazione presso Tar e Consiglio di stato (Cds).
Dal 1° gennaio 2017 occorrerà fare attenzione al tempo di deposito del ricorso. Per i nuovi nulla quaestio: si applicheranno le regole del processo amministrativo telematico con l’accortezza di consegnare anche la copia cartacea («di cortesia») fino al 1° gennaio 2018 (cosiddetto doppio binario).
Ai ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2016 si applicheranno le norme vigenti al 31 agosto 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge 168) fino all’esaurimento del ricorso e comunque non oltre il 1° gennaio 2018.
Un altro termine da segnare in agenda è quello del 31 dicembre 2017: entro questa data sarà ancora possibile per l’avvocato depositare il ricorso, gli atti difensivi e gli atti (anche da parte di domiciliatari non iscritti all’albo degli avvocati) mediante Pec (o nei casi previsti, mediante upload sul sito istituzionale).
Infine il legislatore, preoccupato per le questioni interpretative che la complessa disciplina introdotto dal codice del processo amministrativo, ha previsto che fino 31 dicembre 2019 la sezione assegnataria del ricorso potrà rimettere la causa all’adunanza plenaria ove sorgano questioni di diritto in punto di applicazione delle norme Pat. Dal 1° gennaio 2018, infine, sarà inapplicabile la disciplina sulla domiciliazione della parte presso le segreterie di cancelleria di Tar e Consiglio di stato.
Oltre la selva di termini, il decreto introduce disposizioni di modifica del codice del processo amministrativo (allegato 1 dlgs 104/2010) per esigenze di coordinamento con l’avvio del Pat. Innanzitutto prevede che il difensore elegga obbligatoriamente domicilio digitale per le necessarie comunicazioni di cancelleria. Diventa perciò residuale la notificazione presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, e solo in caso di impossibilità di notifica via posta elettronica certificata. La legge specifica anche le ipotesi per le quali in via eccezionale è possibile derogare al deposito telematico degli atti: potranno valere anche ragioni di riservatezza e l’eccezione sarà sancita dal presidente di sezione o dal collegio.
Al difensore viene riconosciuto, come già nel processo civile telematico (Pct), il potere di asseverazione degli atti contenuti nel fascicolo informatico, senza corrispondere i relativi diritti di copia. In questa attività di attestazione di conformità il difensore agisce in qualità di pubblico ufficiale. La legge specifica l’orario-limite per il deposito degli atti in scadenza, ammesso fino alle ore 24 dell’ultimo giorno utile (l’attuale deposito ordinario chiude alle ore 12); viene precisato che il deposito di tali atti che avvenga tra le 12 e le 24 dell’ultimo giorno utile si considera, ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali, effettuato il giorno successivo. Quanto al contributo unificato, un decreto del Mineconomia fisserà le modalità di pagamento. Fino alla data di vigenza del decreto si applicano le attuali disposizioni). Ulteriori misure riguardano criteri di redazione degli atti processuali che valorizzino la sinteticità e la chiarezza la istituzione dell’ufficio per il processo. Claudia Morelli

Foto del profilo di Andrea Gentile

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