IL SOLE 24 ORE
Procedura civile. La legge di conversione del Dl 168 estende le decisioni a porte chiuse
Cassazione, più decisioni in camera di consiglio
Lun.31 – Più celerità e meno formalità in Cassazione, più memorie scritte, meno udienze e discussioni orali. Un terzo grado sprint è l’ambizione della legge di conversione del Dl 168 del 2016, che ha inserito, nel maxi-emendamento governativo votato con la fiducia, un articolo 1-bis con il proposito – dichiarato in rubrica – di introdurre «Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per Cassazione».
Le novità si applicano ai ricorsi depositati in Cassazione da oggi (dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Dl 168) e a quelli già depositati ma per cui non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
La legge modifica diversi articoli della sezione del Codice di procedura civile che disciplina il procedimento in Cassazione e tenta di semplificarlo per arrivare prima a un provvedimento definitorio. Anche contingentando gli spazi di intervento delle parti.
In primo luogo, vengono estese le possibilità per la Cassazione di decidere con rito semplificato, vale a dire con ordinanza in camera di consiglio, anziché in udienza pubblica con sentenza. Viene infatti inserito un comma all’articolo 375 in base al quale la Corte, a sezione semplice, si può pronunciare con ordinanza non solo nei casi già previsti di inammissibilità del ricorso per mancanza dei motivi, di accoglimento o di rigetto per manifesta fondatezza o infondatezza e di istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, ma anche «in ogni altro caso». La decisione con ordinanza resta preclusa se la trattazione in pubblica udienza è resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto; si tratta ovviamente di una valutazione discrezionale del collegio.
Ma vi è un’altra ipotesi che impedisce alla sezione semplice di usare la procedura semplificata. La si comprende alla luce della modifica dell’articolo 376, che disciplina la sezione-filtro, chiamata a verificare se sussistono i presupposti per dichiarare il ricorso inammissibile o manifestamente fondato o infondato. Si prevede che, se a un sommario esame del ricorso, la sezione-filtro non ravvisa quei presupposti, il presidente lo trasmette senza formalità alla sezione semplice, che può decidere in camera di consiglio. Ma la sezione semplice deve procedere con trattazione pubblica se il ricorso non supera il «sommario esame» e se la sezione-filtro, riunitasi in camera di consiglio, non riesce a definire il giudizio dichiarandolo inammissibile o manifestamente fondato o infondato.
Notifiche e contraddittorio
Cambia anche l’articolo 377 che attribuisce direttamente al primo presidente o al presidente della sezione assegnataria il compito di emettere l’ordine di integrazione del contraddittorio o di rinnovare la notificazione, con il decreto di fissazione dell’udienza. Finora, per ordinare alle parti questi adempimenti era prevista (dall’articolo 375, numero 2) una pronuncia collegiale in camera di consiglio, che la legge abroga.
Il procedimento dinanzi alla sezione-filtro, previsto dall’articolo 380-bis, viene ancora semplificato. Su proposta del relatore, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte, indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso. Il decreto viene notificato agli avvocati delle parti almeno 20 giorni prima della data stabilita per l’adunanza e non oltre cinque giorni prima essi possono presentare memorie. Quindi la sezione-filtro decide con ordinanza oppure, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati dall’articolo 375, numeri 1 e 5, rimette direttamente la causa alla pubblica udienza della sezione semplice. Vengono meno, quindi, sia la notifica agli avvocati della relazione con l’esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronuncia con ordinanza, sia la possibilità per le parti di chiedere di essere sentiti.
Un nuovo rito camerale
Con il nuovo articolo 380-bis.1, si introduce un secondo rito in camera di consiglio, che deve essere seguito per «ogni altro caso» dalla sezione semplice in base al nuovo comma dell’articolo 375. In queste ipotesi la fissazione dell’udienza in camera di consiglio è comunicata agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno 40 giorni prima. Quindi il Pm può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima dell’adunanza, mentre le parti possono farlo non oltre 10 giorni prima. La camera di consiglio si svolge senza l’intervento degli avvocati e del Pm.
Analoga procedura semplificata prevede il nuovo articolo 380-ter per la decisione su regolamento di competenza e di giurisdizione: termini più brevi, solo memorie e nessuna discussione.
Anche per l’udienza pubblica una severa riscrittura dell’articolo 379 prevede che, dopo l’esposizione orale delle conclusioni del Pm e lo svolgimento delle difese da parte degli avvocati, non siano ammesse repliche. Giovanbattista Tona