IL SOLE 24 ORE
Le altre novità. Stage anche alla Suprema corte
Dalle pensioni ai tirocini, le misure «organizzative»
Lun.31 – Non solo norme di procedura. Il Dl 168/2016 interviene anche in altri settori della giustizia civile. E questo al di là della disposizione – bersagliata dalla polemiche – che ha prorogato a fine 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati apicali della Cassazione (articolo 5, comma 1).
Il Dl 168 (articolo 2, comma 1) ha anche ammesso in Cassazione e nella Procura generale presso la stessa Corte il tirocinio dei giovani laureati, previsto dall’articolo 73 del Dl 69/2013. Si tratta dello stage formativo di 18 mesi, che – secondo la prassi che si è affermata nei primi anni di applicazione dell’istituto negli uffici giudiziari di merito (giudicanti e requirenti) – permette al giovane di partecipare alle udienze tenute dal magistrato a cui è affidato, e quindi di assistere lo stesso magistrato nelle ricerche giurisprudenziali e dottrinali e nella preparazione dei provvedimenti.
Novità per i magistrati da assumere dopo la chiusura del concorso. In base all’articolo 2, comma 2, del Dl 168, entro cinque giorni dall’ultima seduta delle prove orali, il ministro della Giustizia «richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria medesima». Questi posti «non possono superare il decimo di quelli messi a concorso». Il Csm provvede «entro un mese dalla richiesta».
Ridotto il tirocinio dei magistrati che hanno vinto i concorsi banditi nel 2014 e 2015: in deroga a quanto disposto dal Dlgs 26/2006, per l’articolo 2, comma 3, del Dl 168, la loro pratica durerà 12 mesi (anziché 18); ciò per «consentire una più celere copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado».
L’articolo 4, commi 2 e 3, del Dl 168 blocca, sino al 31 dicembre 2019, la possibilità che il personale dell’amministrazione della giustizia, a eccezione dei dirigenti, sia comandato, distaccato o assegnato ad altre pubbliche amministrazioni. Ma la norma non si applica ai provvedimenti in corso e ai comandi presso organi costituzionali.
Cambia il periodo minimo che deve trascorrere dalla presa di possesso in un ufficio, prima che il magistrato possa essere trasferito. L’articolo 3 del Dl 168 lo ha aumentato da tre a quattro anni. Ma in sede di conversione si è previsto che la modifica non si applica ai magistrati assegnati in prima sede dopo il tirocinio, purché il possesso dell’ufficio sia stato assunto da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto. Così come non si applica neanche «alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore» dello stesso decreto.
Infine, l’articolo 5, comma 2, del Dl prevede che, per ottenere alcuni incarichi direttivi, il magistrato debba assicurare un certo numero di anni di servizio prima del pensionamento, riferito «alla data della vacanza del posto messo a concorso»: quattro, per presidenti e procuratori degli uffici di primo e secondo grado e per il procuratore nazionale antimafia; tre, per i presidenti di sezione della Cassazione e per l’avvocato generale presso la Corte. Antonino Porracciolo