IL SOLE 24 ORE
Il perimetro. Pronunce anche in appello
I magistrati iniziano a «guidare» la ricerca dell’intesa
Lun.5 – Cresce la mediazione disposta dal giudice. Dall’introduzione della nuova disciplina, con il decreto legge 69/2013, sono state infatti numerose le pronunce con cui i magistrati hanno ordinato alle parti in lite di tentare di accordarsi con l’aiuto di un mediatore. Non solo: nell’ultimo anno la procedura sta iniziando a prendere piede anche in corte d’appello (si vedano le pronunce del 2 ottobre 2015 della Corte d’appello di Firenze, del 28 gennaio 2016 della Corte d’appello di Milano e del 22 marzo 2016 della Corte d’appello di Torino).
Alcune ordinanze del Tribunale di Roma, in particolare, non si limitano a ordinare la mediazione ma stanno iniziando anche a “guidare” la procedura, soprattutto nei casi in cui la lite coinvolge anche pubbliche amministrazioni, banche o assicurazioni, che, in linea generale, si sono rivelate più restie a partecipare al tentativo di conciliazione. Per superare questo ostacolo, il giudice che dispone la mediazione può “guidarne” il percorso con una ordinanza utile a disegnare il perimetro entro il quale si muove la lite, anche per fugare il timore dei pubblici funzionari di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione (si veda l’ordinanza del 21 marzo 2016 del Tribunale di Roma).
Aumentano anche le sentenze con le quali la parte che non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo viene condannata non solo a versare all’Erario una somma pari al contributo unificato dovuto per il processo (sanzione prevista dall’articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 28/2010), ma anche a pagare una somma all’altra parte per danni da responsabilità processuale aggravata (come previsto dall’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile).
Il ritorno della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale non è l’unica mossa fatta negli ultimi anni per promuovere le procedure stragiudiziali di soluzione delle controversie. Con il decreto legge 132/2014 è stata anche introdotta la negoziazione assistita, con cui le parti in lite cercano di trovare un accordo con l’aiuto degli avvocati. Una procedura che, in alcuni casi, è obbligatoria prima di rivolgersi al giudice: si tratta delle controversie per danni da incidente stradale e per il recupero di somme fino a 50mila euro.
Si è creato quindi qualche dubbio circa la possibile sovrapposizione tra i due percorsi nei casi in cui entrambi i procedimenti, in base alla materia della controversia, sarebbero obbligatori per legge per la procedibilità dell’azione giudiziale. Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Verona (ordinanza del 12 maggio 2016), che ha chiarito che se la controversia rientra tra quelle previste dal legislatore nelle materie assoggettate all’esperimento preventivo della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale è esclusa dall’obbligo di negoziazione assistita.