PROCESSO CIVILE: La riforma del processo civile: il ddl è già al voto del Parlamento (La Legge per tutti)

LA LEGGE PER TUTTI
La riforma del processo civile: il ddl è già al voto del Parlamento
Cambia il primo grado con l’introduzione di un procedimento unico sommario, il rito semplificato di cognizione; maggior peso al filtro in appello e nuove procedure per separazioni e divorzi
La parola d’ordine è sempre la stessa: ridurre il contenzioso e portare le controversie, quanto più possibile, fuori dai tribunali; con questa bandiera issata, il nuovo ddl di riforma del processo civile è appena approdato alla Camera dei deputati per l’approvazione, dopo il via libera dello scorso 3 marzo in Commissione Giustizia. Una vera e propria “cura dimagrante” per il processo di primo grado, che dovrebbe disincentivare peraltro l’uso della giustizia quando le ragioni non sono evidenti già in prima battuta. Si tratta di “un provvedimento che noi consideriamo strategico – ha commentato il Ministro Orlano – “Anzi forse, per quanto mi riguarda, il più strategico portato di fronte a quest’Aula dal Governo, perché considero che qui si può determinare davvero un definitivo cambio di passo in una materia che è assolutamente essenziale per la competitività del Paese”. Ed ancora “il cattivo funzionamento della giustizia civile pesa ogni anno un punto del Pil e da questo, in un’epoca in cui la crescita di un decimale può fare la differenza”, da tali norme “potrebbe derivare un miglioramento dell’economia del paese”. Una modifica importante, ha spiegato il guardasigilli, visto che le aziende straniere che investono in Italia “sanno di avere quella corsia preferenziale costituita dal tribunale delle imprese, in grado di arrivare a sentenza nell’80% dei casi in meno di un anno”.
Il nuovo rito in primo grado
Il primo grado sarà caratterizzato da un nuovo rito, molto simile all’attuale procedimento sommario: si chiamerà rito semplificato di cognizione e riguarderà le cause più semplici e di valore minore. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, può rimettere le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio.
Al contrario, le cause più complesse e aventi ad oggetto questioni economicamente più rilevanti saranno affidate al collegio.
La negoziazione assistita tramite gli avvocati (facoltativa) sarà permessa pure nelle liti individuali di lavoro.
Viene rafforzato l’arbitrato e la proposta conciliativa del giudice alla prima udienza, anche in forma di valutazione prognostica sull’esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove, in particolare in funzione della definizione dell’arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo.
Cambiano i termini per impugnare: il ddl prevede che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall’appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita, abrogando le disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del provvedimento il termine di decadenza dall’impugnazione e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima.
Più rigorosa la condanna alle spese processuali
Nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, il giudice la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate. Il magistrato, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile, condanna d’ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo determinato, tenendo conto del valore della controversia, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l’introduzione del giudizio.
Le sezioni specializzate
Aumentano le liti affidate al tribunale delle imprese: le future “sezioni specializzate per l’impresa e il mercato” allargheranno il raggio d’azione, trattando, fra l’altro, la concorrenza sleale e pubblicità ingannevole, i casi di “class action” e si occuperanno degli appalti pubblici (ora rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario) e di tutte le controversie societarie, pure se relative a società di persone.
Fanno inoltre apparizione, per la prima volta nel nostro ordinamento, le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone, famiglia e minori (il cosiddetto Tribunale della famiglia): in sede distrettuale faranno parte della sezione specializzata con funzioni esclusive in materia di adozioni, revoca e sospensione della responsabilità genitoriale e penale minorile ecc.; in sede circondariale nasceranno sezioni specializzate con funzioni prevalenti in materia di persone, famiglia e minori, e ugualmente presso le Corti d’appello e le sezioni distaccate di Corte d’appello. Anche sul tribunale della famiglia Orlando ha tenuto a essere rassicurante precisando che l’intervento non intende certo disperdere l’esperienza del tribunale dei minori, anzi si propone di innestarla in un contesto più ampio, tenuto conto anche del fatto che i tribunali dei minorenni hanno perso nel tempo svariate competenze e «si è venuta a creare una frammentazione molto forte.
Separazioni e divorzi
Il ddl, per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, prevede una disciplina omogenea quale:
– l’introduzione del procedimento con ricorso: prevedendo un termine libero a comparire per la controparte di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d’ufficio o su istanza di parte;
– proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;
– svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori, salvo che gli stessi non siano capaci di discernimento, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l’udienza per l’assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all’esito dell’ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione, con o senza termini per la presentazione di memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti;
– previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;
– previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell’ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d’ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;
– previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all’esito dell’adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;
– previsione della concentrazione dell’istruzione probatoria e dell’attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione.
Invece per quanto riguarda separazioni e divorzi consensuali si prevede:
– introduzione del procedimento con ricorso congiunto;
– comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all’interesse del minore, disponendone l’audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;
– rimessione al collegio per l’omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell’affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto.
Appello
In appello fa ingresso il giudice monocratico che deciderà le controversie di “ridotta complessità giuridica e di contenuta rilevanza economico-sociale”; nei casi di competenza del collegio, invece, le cause saranno trattate e istruite dal consigliere relatore (anche ammettendo, eventualmente, i nuovi mezzi di prova).
Sarà potenziato il filtro in appello: in particolare è previsto che il contraddittorio prima della decisione di inammissibilità sia in forma scritta e, soprattutto, applicato anche ai provvedimenti che definiscono il “procedimento semplificato di cognizione”.
In Cassazione si estenderà l’ambito operativo del giudizio camerale per “limitare la necessità di udienze pubbliche”, e gli avvocati non prenderanno parte all’udienza in camera di consiglio, ma vi parteciperanno per iscritto.
Esecuzioni forzate
Nelle espropriazioni immobiliari, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente l’immobile, disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all’esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Vengono inclusi tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l’impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, sia rilevabile d’ufficio.
In caso di pignoramento dei veicoli, il ddl prevede l’iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l’iscrizione; prevede modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione; prevede la procedibilità d’ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo; prevedere che le forze di polizia debbano consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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