IL SOLE 24 ORE
Processo civile. Il bilancio della giurisprudenza a tre anni dal ritorno della condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Mediazione, ecco cosa divide i giudici
Manca una linea unica su decreto ingiuntivo, termine e domanda riconvenzionale
Lun.5 – A tre anni dalla riforma, i giudici si dividono ancora sull’interpretazione della nuova disciplina della mediazione civile. Se la giurisprudenza sembra aver trovato una linea (quasi) univoca sull’obbligo di tentare effettivamente di accordarsi, resta su posizioni diverse circa l’impatto della mancata mediazione sul decreto ingiuntivo, la necessità di avviare il procedimento di conciliazione se si presenta una domanda riconvenzionale e la perentorietà dei termini per iniziare il percorso.
A riformare la mediazione è stato il decreto legge 69/2013, che, da un lato, ha ripristinato l’obbligo (cancellato dalla Corte costituzionale nel 2012) di tentare la mediazione in alcune controversie civili prima di rivolgersi al giudice; e, dall’altro lato, ha aumentato il potere dei magistrati di “spingere” le parti in lite a trovare un accordo. Il Dl ha infatti dato al giudice il potere di ordinare alle parti di tentare la mediazione (articolo 5, comma 2, Dlgs 28/2010); e gli ha consentito di formulare una proposta conciliativa o transattiva (articolo 185-bis del Codice di procedura civile).
L’ordine del giudice
La mediazione su ordine del giudice ha originato un’ampia giurisprudenza che, in primo luogo, ha affrontato il contenuto del primo incontro con il mediatore. Il Tribunale di Firenze (ordinanze del 17, 18 e 19 marzo 2014) ha affermato il principio dell’«effettività» della mediazione: il primo incontro non si può esaurire con la semplice informativa, ma occorre che le parti tentino effettivamente la mediazione. Questa posizione è stata seguita da molti altri giudici, mentre appare isolata la tesi opposta, per cui per esperire la mediazione basta presentare la domanda (pronuncia dell’8 settembre 2015 del Tribunale di Chieti).
Sempre il Tribunale di Firenze (ordinanza del 26 novembre 2014) ha poi esteso il principio dell’effettività alla mediazione obbligatoria per legge.
I giudici sono incerti anche sulla natura del termine di 15 giorni entro il quale le parti devono avviare la mediazione disposta dal giudice. Per alcuni (sentenza del 14 ottobre 2015 del Tribunale di Pavia) si tratta di un termine ordinatorio perché – affermano – i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, a meno che non siano dichiarati espressamente perentori. Altri giudici (sentenza del 9 giugno 2015 del Tribunale di Firenze) hanno invece affermato che il termine è perentorio per la gravità della sanzione – l’improcedibilità del giudizio – che rischia chi lo sfora. Per altri ancora (pronunce dell’11 luglio 2015 del Tribunale di Firenze e del 14 luglio 2016 del Tribunale di Roma) non si tratta di un termine processuale perché riguarda una fase stragiudiziale.
L’obbligo per legge
Nelle materie in cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, se il creditore avvia un procedimento per ingiunzione, l’obbligo di tentare la mediazione non si applica sino a quando il giudice – nel processo di opposizione – non si pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Si tratta di una norma interpretata in modi opposti dai giudici. Anche se la Cassazione (sentenza 24629 del 3 dicembre 2015) ha affermato che l’onere di avviare la mediazione ricade su chi presenta l’opposizione e che se l’obbligo non viene rispettato il decreto ingiuntivo si consolida, alcuni tribunali continuano a ritenere che l’improcedibilità travolga anche il decreto ingiuntivo (ancora il Tribunale di Firenze, ordinanza del 17 gennaio 2016).
È controverso anche il rapporto tra l’obbligo di tentare la mediazione e la domanda riconvenzionale. La mediazione non è condizione di procedibilità in giudizio se la riconvenzionale amplia solo le richieste, ma non anche l’oggetto della controversia. Più delicata è la soluzione nei casi in cui la mediazione non sia stata svolta anche sui fatti posti dal convenuto a base delle sue pretese. Si tratta della “riconvenzionale inedita” che amplia l’ambito della controversia rispetto a quelli che sono stati i confini della stessa in sede di mediazione. I giudici di merito sono su fronti opposti. Per alcuni (Tribunale di Verona, ordinanza del 12 maggio 2016) la riconvenzionale inedita deve essere preceduta dalla mediazione. Invece altri (Tribunale di Palermo, pronuncia dell’11 luglio 2011) escludono l’obbligo di mediazione non solo per la riconvenzionale inedita ma anche per tutte le domande (domanda trasversale e reconventio renconventionis) diverse da quella proposta dall’attore con l’atto introduttivo del giudizio. Marco Marinaro
LE POSIZIONI
Il contenuto dell’obbligo
01 l’accordo va cercato «effettivamente»
Se il giudice in corso di causa ordina la mediazione perché la condizione di procedibilità sia soddisfatta è necessario che le parti si presentino di persona di fronte al mediatore e tentino effettivamente di trovare un accordo. L’obbligo, quindi, non si esaurisce nell’informativa, che il mediatore deve dare alle parti, sulla funzione e sullo svolgimento della procedura. È il principio di «effettività» della mediazione, affermato dal Tribunale di Firenze (ordinanze del 17, 18 e 19 marzo 2014) e poi ampiamente condiviso dagli altri tribunali. Il tribunale di Firenze ha poi esteso il principio anche alla mediazione obbligatoria per legge, ma qui non è stato seguito da tutti i giudici
02 Basta avviare la mediazione
Appare minoritaria è la tesi per cui per soddisfare la condizione di procedibilità basta presentare la domanda di mediazione (Tribunale di Chieti, pronuncia dell’8 settembre 2015)
Gli effetti dell’improcedibilità
01 Il decreto ingiuntivo diventa esecutivo
La mediazione non è condizione di procedibilità «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione». La norma (articolo 5, comma 4, decreto legislativo 28/2010) è stata oggetto di interpretazioni opposte. Per alcuni giudici (di merito e Cassazione, sentenza 24629/2015), è l’opponente a dover tentare la mediazione. Altrimenti l’ingiunzione si consolida
02 Il decreto ingiuntivo decade
Una parte della giurisprudenza sostiene invece che, se la mediazione non viene tentata, l’improcedibilità travolge anche il decreto ingiuntivo. Alcuni tribunali sono rimasti su questa posizione anche dopo la pronuncia della Cassazione (Firenze, pronunce del 17 gennaio e del 15 febbraio 2016, Busto Arsizio, pronuncia del 3 febbraio 2016, Grosseto, pronuncia del 7 giugno 2016)
I tempi dell’avvio
01 Il termine è perentorio
La mediazione disposta dal giudice deve essere avviata (secondo l’articolo 5, comma 2, decreto legislativo 28/2010) entro il termine di 15 giorni. Una parte dei tribunali (Firenze, pronuncia del 9 giugno 2015, Napoli Nord, pronuncia del 14 marzo 2016, Firenze, pronuncia del 19 aprile 2016) afferma che si tratti di un termine perentorio, vista la gravità della sanzione, ossia l’improcedibilità, fissata se viene sforato
02 Il termine è ordinatorio
Valorizzano invece l’informalità della mediazione i tribunali (Firenze, pronuncia dell’11 luglio 2015, Pavia, pronuncia del 14 ottobre 2015, Roma, pronuncia del 14 luglio 2015) che ritengono che il termine sia ordinatorio. Questo perché, scrivono i giudici, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, a meno che la legge stessa non li dichiari perentori
La domanda riconvenzionale
01 Occorre tentare la mediazione
Nelle materie in cui la mediazione è per legge condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi sulla necessità di svolgere un nuovo tentativo di mediazione se il convenuto presenta una domanda riconvenzionale inedita, cioè fondata su fatti nuovi, non discussi nel tentativo iniziale. Per alcuni tribunali (Roma, pronuncia del 27 novembre 2014, Verona, pronuncia del 12 maggio 2016) è necessario tentare di nuovo la mediazione
02 Non serve tentare la mediazione
Invece per altri tribunali (Reggio Calabria, pronuncia del 22 aprile 2014, Palermo, pronuncia del 27 febbraio 2016) l’obbligo di mediazione riguarda solo la domanda presentata dall’attore con l’atto introduttivo del giudizio