IL SOLE 24 ORE
Processo civile. La sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio
Niente stop per le opposizioni all’esecuzione
Processo civile accelerato a favore del creditore, secondo la Corte costituzionale (sentenza 191 del 20 luglio 2016), che mette ordine nel processo di esecuzione. Al termine di una lite che riconosca il diritto ad ottenere una somma di danaro o un bene specifico, vi è una fase esecutiva, nella quale il creditore si rivolge alla magistratura per eseguire la sentenza. Il giudice, attraverso i propri ausiliari, preleva il dovuto e soddisfa il creditore; anche in questa fase il debitore può opporsi, se la procedura non è regolare. La fase esecutiva si svolge in Tribunale e, in conseguenza, sorgono dubbi su ciò che accade tra il 1° ed il 31 agosto, cioè durante la sospensione feriale prevista dalla legge 742/69. Alcune procedure non si sospendono perché ritenute urgenti, e tra queste ad agosto non si sospendono le opposizioni del debitore all’esecuzione. Nel caso specifico deciso dal giudice delle leggi un creditore aveva chiesto, nel maggio 2015, la vendita della casa di proprietà del debitore, ma aveva ritardato a fine ottobre il deposito (che andava effettuato entro 120 giorni, cioè entro settembre) dei certificati ipotecari relativi alla casa. Ma se ai 120 giorni disponibili per depositare i certificati catastali si fossero aggiunti anche gli ulteriori 30 giorni di sospensione feriale di agosto, l’adempimento del creditore sarebbe risultato tempestivo, scadendo ad ottobre (150 giorni da maggio). La Corte costituzionale ha ammesso questo supplemento di termine (30 giorni in più) sottolineando che l’opposizione all’esecuzione si sospende ad agosto, previsione valida anche all’indomani della modifica dell’articolo 587 del Codice di procedura civile (legge 132/2015) che contrae a 60 i 120 giorni per il deposito di certificati. La Corte conferma quindi l’opinione della Cassazione, che solo per alcuni casi non sospende, ad agosto, le opposizioni all’esecuzione. In dettaglio quindi oggi non sono sospese ad agosto né le opposizioni al precetto (Cassazione 17440/2002, per carenza dei dati delle parti o del titolo di credito, articolo 480, comma 2, Codice di procedura civile), né le opposizioni del terzo all’esecuzione (Cassazione 9998/2010), né il giudizio di accertamento dell’obbligo del soggetto terzo nell’espropriazione dei crediti (Cassazione 1030/2012), né le controversie distributive e i giudizi di divisione tra comproprietari di un bene pignorato (Cassazione 10617/2010). Al contrario, si sospende il termine di 120 giorni (articolo 567, comma 2, Codice di procedura civile) per depositare i certificati ipotecari dell’immobile che si intende porre all’asta sottraendolo al debitore. Il principio che applica la Corte costituzionale circa la sospensione feriale è che prevale l’accelerazione dei tempi (con lavoro e termini in scadenza ad agosto) quando vi è un serio e non dilatorio motivo di opposizione. Gu. S.