IL SOLE 24 ORE
Processo penale. Pubblicata la direttiva su presunzione d’innocenza e diritto a presenziare alle udienze
La Ue vieta le manette in pubblico
Rafforzare il diritto all’equo processo nei procedimenti penali. Garantire norme minime comuni per la presunzione d’innocenza. Ridurre all’osso i processi in absentia. Sono gli obiettivi della direttiva 2016/343 del 9 marzo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue, edizione L 65 dell’11 marzo, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un ulteriore tassello nella tabella di marcia verso un quadro di maggior tutela dei diritti procedurali, per incrementare la fiducia reciproca nei sistemi di giustizia penale. Con un più rapido riconoscimento delle decisioni e un punto fermo nei diritti già patrimonio consolidato, grazie alla clausola di non regressione che impedisce l’interpretazione della direttiva in modo tale da limitare o derogare alle garanzie procedurali fissate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, dal diritto internazionale e dagli ordinamenti interni, nei casi di livelli di protezione più elevati.
La direttiva, che non si applica a Regno Unito, Irlanda e Danimarca, è limitata alle persone fisiche indagate o imputate unicamente in procedimenti penali, mentre sono escluse le persone giuridiche.
Sulla nozione di presunzione d’innocenza dell’imputato, l’atto Ue stabilisce che si estende sino a quando «non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza», situazione che potrebbe far pensare anche alla possibilità, per gli Stati membri, di prevederla sino al primo grado. Tuttavia, il considerando n. 12, che richiama l’applicazione della direttiva fino a quando la decisione non diventa definitiva, porta a una restrizione dell’autonomia degli Stati, con effetti sulla durata della custodia cautelare.
Chiari i limiti al comportamento delle autorità pubbliche, che non possono presentare «la persona come colpevole». Detto questo, però, resta ferma la possibilità di divulgare informazioni sui procedimenti penali, se ciò è necessario per l’indagine o per l’interesse pubblico. Freno, poi, a ogni misura di coercizione fisica in pubblico che può dare l’idea della colpevolezza. Sul piano processuale, è richiesto l’obbligo di accertare la colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio».
Previsto, inoltre, il diritto al silenzio sul reato contestato e il diritto a non autoincriminarsi. Via libera, però, alla possibilità di valutare positivamente il comportamento collaborativo dell’indagato o dell’imputato.
Per quanto riguarda il procedimento in absentia, è stabilito che il processo in contumacia possa essere celebrato solo se la persona sia stata informata in tempo adeguato del processo e delle conseguenze circa la mancata comparizione, nonché nei casi in cui sia presente un difensore nominato dall’indagato o dallo Stato.
Il termine ultimo per recepire la direttiva è il 1° aprile 2018. Marina Castellaneta