IL SOLE 24 ORE
Processo penale. Il Dlgs 212/2015 in vigore dal 20 gennaio ha esteso le comunicazioni obbligatorie a chi ha subìto reati contro la persona
L’informazione tutela la vittima
Avviso immediato per scarcerazione, evasione o cessazione delle misure di sicurezza
Lun.21 – Comunicazioni a tutto campo per accrescere la tutela delle vittime dei reati. Il Dlgs 212/2015 in vigore dal 20 gennaio 2016 ha esteso le garanzie assicurate alle persone offese (soprattutto quando si tratta di reati commessi con violenza) e dato effettività a quel «diritto ad essere informati» che la direttiva 2012/29/Ue considera parte irrinunciabile del patrimonio di diritti che l’ordinamento degli Stati deve riconoscere alla persona offesa.
La principale novità introdotta dal decreto riguarda l’obbligo di informare la vittima dell’eventuale scarcerazione (o evasione) dell’autore. In base alle nuove norme, gli obblighi informativi scattano anche per le misure di protezione di cui la vittima può beneficiare, per l’assistenza legale e per la possibilità di ottenere il risarcimento del danno.
Il Dlgs 15 dicembre 2015, n.212, attua la direttiva 2012/29/Ue del Parlamento e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
La disciplina introdotta dal Dlgs 212 riguarda principalmente due ambiti di operatività:
i nuovi “diritti di informazione” (introdotti nel Codice di procedura penale con gli articoli 90-bis e 90-ter ) attribuiti alla persona offesa, in relazione alle misure cautelari ed esecutive, alla condanna o alle misure di sicurezza a carico dell’autore del reato (imputato, condannato o internato);
lo status di «particolare vulnerabilità» che può essere assunto dalla vittima, nella prospettiva di costruire un modello processuale nel cui ambito la persona offesa riceva informazioni, assistenza e protezione adeguate. Su questo argomento le disposizioni sono contenute nel nuovo articolo 90-quater del Codice di procedura penale che dà attuazione all’articolo 1 della direttiva europea 2012/99.
Le nuove disposizioni integrano la disciplina già introdotta nel corpo dell’articolo 299 del Codice di procedura penale con la legge 119/2013 in materia di custodia cautelare e si aggiungono altresì alle disposizioni già introdotte con riferimento ai diritti di informazione per le vittime di stalking (articolo 612-bis del Codice penale) e dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti), 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis e 600- ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte alla prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), da 609-bis a 609-quinquies e 609-octies (violenza sessuale).
Il campo di applicazione delle regole sui diritti di informazione della vittima introdotte dal Dlgs 212/2015 è circoscritto (fatta eccezione per l’articolo 90-bis del Codice di procedura penale che trova applicazione generale) ai procedimenti per delitti «commessi con violenza alla persona».
In assenza di una più precisa indicazione normativa, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto riferirsi in primo luogo agli atti violenti maturati nell’ambito di una precedente relazione (familiare, affettiva o amicale) tra l’autore del reato e la sua vittima. In altri termini, benché non possano escludersi delitti di matrice violenta diversi da quelli che caratterizzano la cosiddetta violenza di genere, è certamente quest’ultimo l’ambito che più direttamente è oggetto delle nuove tutele. In ogni caso, l’obiettivo fortemente perseguito dalla direttiva europea di evitare la «vittimizzazione secondaria» della persona offesa pare un indirizzo di portata ampia e tale da suggerire l’inclusione tra i delitti in rapporto ai quali scattano le disposizioni introdotte dal Dlgs anche di quei fatti-reato che abbiano comunque comportato «violenza alla persona» a prescindere da eventuali pregressi rapporti tra l’agente e la vittima.
L’esigenza di assicurare una migliore protezione delle vittime porta inoltre a ritenere che il riferimento normativo alla violenza includa non solo la violenza fisica, ma anche quella morale. Un’interpretazione confermata dalla Cassazione a Sezioni unite: la sentenza n. 10959 del 16 marzo scorso ha chiarito infatti che anche la vittima di stalking va avvisata se il giudice decide l’archiviazione poiché tale reato rientra tra i crimini commessi con violenza alla persona.
Quanto alle modalità di applicazione del diritto previsto dalle norme europee, si osserva che l’effettività della tutela potrà realizzarsi – nell’ipotesi prevista dall’articolo 90-bis – soltanto qualora alle informazioni di natura tecnico-procedurale fornite dall’autorità procedente si accompagni un ulteriore concreto ausilio informativo e illustrativo tale da consentire alla vittima una effettiva cognizione dei propri diritti e facoltà. Altrimenti questa previsione si risolverebbe in un adempimento meramente burocratico e formale, privo di concreta efficacia. a cura di Fabio Fiorentin