LA STAMPA
Video e conversazioni rubate
ecco come cambia la legge
Il divieto non vale nei procedimenti giudiziari, niente carcere per i giornalisti
Spiare nella vita privata di qualcuno, invece, potrà costare una condanna a 4 anni
ROMA. Il principio di fondo resta ma cambia – l`applicabilità della norma. Riscritto e corretto dai deputati del Pd Ermini e Verini «l`emendamento Pagano» sulle registrazioni audio e video fraudolente (ribattezzato
anche «norma Bavaglio) cambia forma. E nella sostanza elimina il carcere per i giornalisti che registrano (video e audio) di nascosto e chiarisce meglio i
destinatari dei provvedimenti.
Il prima e il dopo
Il cosiddetto “Emendamento Pagano” (approvato in Commissione Giustizia) prevedeva che «chiunque» diffondesse immagini o registrazioni di
conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate al fine di arrecare danno all`immagine altrui è punito con il carcere da sei mesi a quattro anni. Il termine «chiunque», perché non diversamente specificato, lasciava intendere che anche i giornalisti rischiassero il carcere nell`esercizio delle loro funzioni.
Ma da qui la riformulazione del testo: «La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese costituiscono prova nell`ambito di un procedimento
amministrativo o giudiziario o sono utilizzate per l`esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». «Rischio» scampato, dunque, per la stampa e
anche per i legali nell`esercizio delle loro funzioni.
Chi sono i destinatari
Il legislatore partendo dal presupposto che anche i pm (in presenza di indizi) devono chiedere l`autorizzazione a un giudice per intercettare un individuo,
ritiene non ammissibile che un cittadino invece possa carpire a un altro cittadino colloqui privati e diffonderli al «solo fine» di danneggiarne
l`immagine. Da qui l`impianto delle norma che non si applica però in tutti quei casi nei quali le registrazioni o le riprese costituiscano prova di un procedimento giudiziario.
Risvolti pratici
Registrazioni video e audio, fraudolenti o meno, che diventano oggetto di procedimento giudiziario non incorrono nelle disposizioni della norma. In
queste ore si è molto parlato – solo per esemplificare – della vicenda dell`ex ministro De Girolamo, oggetto di registrazioni (carpite di nascosto alla sua
presenza) da parte di un dirigente Asl e costate alla stessa ministra le dimissioni. Anche in questo contesto la norma (se fosse stata in vigore), poiché la registrazione è parte di un procedimento giudiziario, sarebbe
stata inapplicabile. E così accade per qualunque cittadino – ad esempio – che di nascosto registra le minacce di un usuraio, di un camorrista o di un mafioso
denunciandone la circostanza all`autorità giudiziaria. Insomma, le nuove disposizioni non tagliano le gambe a chi collabora con la giustizia e a quanti
(anche di nascosto) forniscono prove, registrazioni o indizi contro il proprio aguzzino.
Cosa non si può fare
«Certamente – chiarisce il deputato Pd David Ermini – non si potranno registrare i giudizi dei colleghi sul proprio capoufficio consegnando al capoufficio stesso la registrazione o postando le dichiarazioni video».
E in buona sostanza, non si potranno utilizzare audio e video al solo fine di arrecare danno agli altri. «Ora – dice il viceministro Costa.- ci sono le condizioni per una seria e coerente intesa di maggioranza». Sulle modifiche al Ddl penale, nei prossimi giorni si esprimerà anche il Csm. PAOLO FESTUCCIA