ITALIA OGGI SETTE
Dal 15 dicembre i ricorsi viaggeranno online anche per Emilia-Romagna e Veneto
Processo telematico step-by-step
Massima cautela per schivare le insidie di Pec e Sigit
Lun.5 – Dopo l’avvio del processo tributario telematico in Toscana e Umbria (dal 1° dicembre 2015), Abruzzo e Molise (15 ottobre 2016), Liguria e Piemonte (15 novembre 2016), inizia il conto alla rovescia per altre due regioni: il prossimo 15 dicembre i ricorsi viaggeranno online anche in Emilia-Romagna e Veneto (dm del 30/6/16). Comodità e velocità alle porte dunque, ma attenzione a non perdersi all’ultimo minuto: il funzionamento 24 ore su 24 della posta elettronica certificata (Pec) e del Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) può nascondere delle insidie. Da un lato occorre ricordare che l’art. 16-septies del dl n. 179/12 stabilisce che le notificazioni telematiche eseguite dopo le ore 21 si considerano perfezionate alle ore 7 del giorno successivo; dall’altro bisogna considerare che, al momento del deposito telematico, il sistema non restituisce immediatamente la ricevuta di iscrizione a ruolo, prendendosi 24 ore di tempo per verificare che i file inviati non contengano anomalie.
Premessa. Il Processo tributario telematico (Ptt) è disciplinato dal decreto n. 163/13 e dal decreto 4 agosto 2015. L’utilizzo della modalità telematica nel processo tributario è facoltativa (art. 2, decreto 163/13), e non vincola le altre parti in causa. Peraltro se il ricorrente sceglie la modalità telematica, è obbligato ad utilizzarla per tutta la durata del processo, tranne nel caso in cui venga sostituito il difensore. La prima cosa da fare è registrarsi sul portale del Sigit, dopodiché, con le credenziali ottenute, sarà possibile accedere all’area riservata del portale, in funzione 24 ore su 24, sia per depositare ricorsi ed altri atti processuali, sia per consultare i relativi fascicoli.
Notifica del ricorso. Prima di effettuarne il deposito telematico, il ricorso deve essere notificato alla controparte tramite Pec (tenendo conto che, come accennato, le eventuali notifiche fatte di sera, dopo le 21, si considerano eseguite il giorno successivo). Il ricorso notificato via Pec deve essere depositato telematicamente (art. 9, comma 2). Non è consentito avvalersi della posta elettronica certificata se poi si intende depositare il ricorso in modalità tradizionale.
Sia per la notifica che per il successivo deposito, il ricorso deve essere salvato in formato pdf/A e firmato digitalmente. Se il ricorrente dispone di firma digitale, la procura può essere contenuta nel ricorso, che viene firmato digitalmente sia dal ricorrente che dal difensore. Se il ricorrente non dispone di firma digitale, la procura andrà redatta in forma cartacea su atto separato e scansionata e firmata digitalmente dal difensore. L’indirizzo Pec indicato nel ricorso equivale ad elezione di domicilio. Le modifiche dell’indirizzo hanno effetto dal decimo giorno successivo alla notifica della variazione alla segreteria della commissione e alle parti costituite. L’indirizzo Pec dei professionisti deve coincidere con quello comunicato al rispettivo ordine e quello delle imprese con quello risultante in camera di commercio.
Accesso al portale. Una volta ottenute le credenziali tramite la registrazione, è possibile accedere al portale (https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/ – Processo tributario telematico – Accesso al Ptt – Accedi al servizio) per il deposito del ricorso e dei successivi atti processuali ovvero per la consultazione del relativo fascicolo, nel quale vengono inseriti anche gli atti depositati in segreteria in modalità cartacea dalle parti che non si avvalgono della telematica.
Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate e conservate per cinque anni. L’estrazione di copie dei documenti contenuti nel fascicolo informatico non è soggetta al pagamento dei diritti di copia, salva la richiesta di copia autentica (che viene inviata tramite Pec dalla segreteria della commissione previo pagamento delle spese). Il fascicolo informatico contiene anche il verbale dell’udienza.
Deposito. Prima di depositare il ricorso va corrisposto il contributo unificato: per il pagamento, non essendo ancora attivata la modalità telematica di cui all’art. 13 del decreto 163/13, si procede con le modalità tradizionali (F23, contrassegno ) allegando la scansione della ricevuta firmata digitalmente (per il pagamento tramite contrassegno è previsto un apposito modulo scaricabile dal portale). La procedura online fa anche il calcolo del contributo dovuto.
Eseguito l’accesso al Sigit, si apre la pagina iniziale con la possibilità di scegliere la tipologia di deposito, ovvero accedere al Sistema per la consultazione dei fascicoli o per il completamento di una pratica di deposito lasciata in sospeso (non è invece possibile, ad oggi, eliminarla; quindi, meglio evitare esperimenti). Viene richiesto l’inserimento dei dati relativi alla controversia (sostanzialmente gli stessi richiesti dalla nota di iscrizione a ruolo) e l’inserimento dei documenti: il ricorso, la ricevuta di notifica via Pec, la procura alle liti, la documentazione attestante il pagamento del contributo unificato e gli allegati. Il ricorso e gli altri atti redatti dal ricorrente devono essere formati come documenti informatici (non è possibile fare la scansione del cartaceo), mentre per gli allegati è ammessa la scansione in formato immagine. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente. La dimensione massima di ciascun file è di 5 MB. Inseriti tutti i dati e i documenti, il sistema restituisce una nota di iscrizione a ruolo in bozza. Dopo aver confermato di voler procedere alla trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta di accettazione che viene inviata anche tramite Pec. Attenzione: questa ricevuta non è la ricevuta di deposito dell’atto. È necessario attendere la verifica dei file trasmessi (assenza di virus, dimensione, validità della firma, integrità, formato), dopodiché, in assenza di anomalie, viene assegnato il numero di iscrizione a ruolo (comunicato via Pec e risultante nel portale). In questo caso la data di deposito coincide con quella della ricevuta di accettazione. Se vengono riscontrate delle anomalie nei file trasmessi, il ricorso non viene iscritto e, entro 24 ore, ne viene data comunicazione via Pec e sul portale. Se le anomalie riguardano i soli allegati al ricorso, il ricorso viene regolarmente acquisito e iscritto a ruolo, ma è necessario procedere a un nuovo deposito dei file non acquisiti. Per la costituzione del resistente e il deposito degli altri atti del processo la procedura è identica, salva la necessità di indicare il numero di R.G.R. o R.G.A. (o i dati identificativi della controversia) cui il deposito si riferisce.
Notifica della sentenza. Vi è da chiedersi se la notifica della sentenza alla controparte via Pec sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 51, dlgs 546/92 (60 giorni dalla notifica della sentenza). A rigore parrebbe di no, dato che l’art. 38 (richiesta copie e notificazione della sentenza) richiama il solo art. 16 (comunicazioni e notificazioni), e non l’art. 16-bis (comunicazioni e notificazioni per via telematica). Ma l’art. 16-bis, comma 3, stabilisce che le notificazioni tra le parti possono avvenire in via telematica secondo il l decreto 163/13: pertanto, nelle regioni in cui il Ptt è attivato, si ritiene che la notificazione della sentenza (se relativa a ricorsi o appelli notificati dopo l’attivazione del Ptt) possa avvenire tramite Pec. Micol De Carlo