PROFESSIONI: Antiriciclaggio, sanzioni amministrative più che raddoppiate (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Fondazione dottori commercialisti sull’impatto della depenalizzazione sui professionisti
Antiriciclaggio, sanzioni amministrative più che raddoppiate

Sanzioni più che raddoppiate per i professionisti inadempienti alle disposizioni in tema di antiriciclaggio con possibilità di somma materiale nel caso in cui gli obblighi di mancata identificazione, o tardiva, omessa o incompleta registrazione riguardino più clienti. È quanto deriva dalla lettura dell’art. 1 del dlgs 8/2016, recante «disposizioni in materia di depenalizzazione» vigente dallo scorso 6 febbraio, come evidenziato nella circolare della Fondazione dei dottori commercialisti del 15 ottobre, rubricata: «I pesanti costi della depenalizzazione antiriciclaggio» (si veda ItaliaOggi del 20/1/2016)
Gli effetti del decreto. Con l’art. 1 del dlgs, a partire dal 6 febbraio scorso molte delle disposizioni penali previste dal dlgs 231/07 sono state derubricate in illeciti amministrativi. In pratica (come evidenziato in tabella) si passa da una cornice edittale della previgente multa compresa fra i 2.600 e i 13 mila euro di cui all’ex art. 55 del dlgs 231/07 all’attuale sanzione amministrativa compresa fra i 5 mila e i 30 mila euro. Ma soprattutto, rileva giustamente la fondazione, attualmente si verifica «l’inapplicabilità alle ipotesi di plurime violazioni amministrative commesse con plurime azioni od omissioni, del regime di favore derivante dall’istituto della continuazione, previsto per i reati dall’art. 81 cpv cp». Si tratta della possibilità, prevista in ambito penale di punire con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Con le nuove sanzioni amministrative irrogabili dal Mef, ciò non sarà più ammissibile in quanto ai sensi dell’art. 8 del dlgs 689/81, il cumulo giuridico in ambito amministrativo si applica solo nelle ipotesi di più violazioni realizzate con più azioni od omissioni esclusivamente per le sanzioni amministrative «previste dalla normativa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie» (in tal senso le ordinanze della Consulta 36 e 270/2015). Un esempio: si ipotizzi la contestazione di dieci omesse identificazioni od omesse registrazioni (attenendosi ai minimi edittali). Prima della depenalizzazione il giudice penale poteva stabilire una pena di 2.600 euro per una violazione e aumentarla fino al triplo: l’importo finale della multa poteva arrivare a 7.800 euro. Con l’attuale normativa la sanzione è 5 mila euro per dieci violazioni: si arriva a 50 mila euro.
Violazioni antecedenti alla depenalizzazione. Ai sensi dell’art. 8 del decreto depenalizzazione per i fatti commessi prima della entrata in vigore del dlgs 8/2016 (cioè prima del 6 febbraio) «non può essere applicata una sanzione amministrativa per importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato». Secondo la fondazione, a riguardo, il riferimento alla pena «inflitta» deve intendersi necessariamente nel senso di pena «prevista» dalla legge.
Il controllo individuale dei soci sull’amministrazione della srl. Un ulteriore documento emanato in ambito societario della Fnc del 15/10/2016 rileva che nel modello societario della srl, ampio ed incisivo è il potere di controllo sull’andamento della gestione affidato all’iniziativa individuale del socio non amministratore. Esercizio dei diritti di informazione e consultazione della documentazione sociale sono le armi alla base dell’espletamento dello stesso a tutela della minoranza. Luciano De Angelis

Foto del profilo di Andrea Gentile

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