ITALIA OGGI
I dottori commercialisti pubblicano un documento sulla gestione dell’assegnazione
Beni ai soci con valori diversi
Plus o minusvalenze generate dal trattamento contabile
Le differenze tra il valore normale del bene assegnato ai soci e quello contabile generano plus o minusvalenze. Il componente negativo derivante dall’attribuzione al di fuori della sfera imprenditoriale del bene stesso non è però deducibile ai fini fiscali in relazione ai beni immobilizzati mentre, in relazione ai beni merce, resta un margine di dubbio. In questo contesto, è opportuno che la decisione dei soci sia adottata ad unanimità. Sono queste alcune delle osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, area principi contabili, principi di revisione e sistema di controllo nel documento diffuso ieri e che ha ad oggetto le problematiche di natura contabile derivanti dalla assegnazione agevolata di beni ai soci.
Il documento si premura di illustrare le conseguenze di natura civilistica derivanti dall’operazione delineata dalla legge di stabilità per il 2016 fermo restando che gli aspetti di natura tributaria sono di fatto regolamentati dal Tuir. In questo ambito, una delle osservazioni riguarda anche l’impatto della operazione di specie alla luce di quanto previsto dal dlgs n. 139 del 2015 che avrà effetti sui bilanci 2016 attraverso (ed è questo il punto affrontato) l’eliminazione della parte relativa alla gestione straordinaria.
Le impostazioni contabili. Molto più che in passato, le problematiche contabili legate alla assegnazione rappresentano un tema di discussione aperto in relazione al fatto che la valutazione dei beni oggetto di assegnazione viene effettuata a valori che, evidentemente, possono non essere coerenti con quelli contabili in quanto, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, il criterio da adottare è quello del valore normale che, relativamente agli immobili, può essere sostituito dal valore catastale. Le ipotesi che vengono formulate nel documento sono:
– Attribuzione di un bene che ha un valore pari al netto contabile;
– Attribuzione di un bene che ha un valore differente, in più o in meno, rispetto al valore netto contabile.
Posto che la classificazione del bene (merce od immobilizzi), nel momento in cui genera differenziali positivi da luogo a un provento o a una plusvalenza, la prima ipotesi che attiene a una «parità» di valori non comporta particolari problematiche. L’esempio che si fa è quello del socio al quale viene destinata una parte di utile in natura rappresentata, numericamente, da un importo che è pari al valore netto contabile del bene oggetto di assegnazione. Contabilmente, dunque, la parte di utile corrisponde al valore netto in questione presupponendo che il valore del bene (normale o catastale) sia esattamente pari al contabile.
Più complesse sono le ipotesi in cui i valori «reali» dei beni sono differenti dal netto contabile. Nel caso in cui il valore corrente sia superiore, l’operazione di assegnazione comporta il realizzo di tale maggior valore con la conseguente iscrizione, secondo il documento, di una plusvalenza da iscrivere, alla luce delle nuove disposizioni di carattere civilistico, tra gli altri proventi nella voce A5 di conto economico in considerazione della eliminazione, per effetto di quanto previsto dal dlgs n. 139 del 2015, della eliminazione dell’area straordinaria nel bilancio di esercizio. Specularmente, il minor valore darà luogo a una minusvalenza non deducibile ai sensi di quanto previsto dall’articolo 101 del Tuir nel caso in cui il bene sia immobilizzato. In una nota del documento si fa anche l’ipotesi del minor valore di un bene laddove lo stesso sia classificato tra i beni merce sottolineando come il rinvio dell’articolo 101 non riguarderebbe i beni di cui all’articolo 85 del Tuir in relazione ai margini negativi. Nella sostanza, dunque, il documento evidenzia come eventuali differenziali derivanti dalla operazione di assegnazione danno luogo a componenti che transitano nel conto economico con le conseguenze di natura tributaria ordinariamente previsti dalla norma. Ad esempio, in caso di plusvalenza (o differenziale positivo nell’ipotesi in cui il bene sia un bene merce), va ricordato come la tassazione sostituiva prevista dalla legge nella misura dell’8 o del 10,5 per cento assorbe la fiscalità ordinaria in termini, ad esempio, di aliquota Ires Con l’ulteriore conseguenza che, ai fini fiscali, il reddito del 2016 dovrà essere sterilizzato mediante una variazione in diminuzione degli importi assoggettati ad imposta sostitutiva di cui alla legge n. 208 del 2015.
Ulteriori parti del documento sono finalizzate a esaminare le conseguenze di natura societaria in termini di informativa dell’operazione nonché in relazione al contenuto del verbale di assegnazione. Su tale ultimo aspetto, peraltro, il documento precisa che in ottica prudenziale è consigliabile che la delibera venga assunta con il consenso unanime dei soci, così come risulta anche da un fac-simile allegato al documento medesimo. Duilio Liburdi