PROFESSIONI: Cinque situazioni mettono a rischio l’indipendenza (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cinque situazioni mettono a rischio l’indipendenza
La valutazione da parte del revisore se accettare o mantenere l’incarico è incentrata anche sull’identificazione delle eventuali circostanze che possono comprometterne o minacciarne l’indipendenza.
È questo uno degli aspetti che le linee guida del Cndcec, richiamando l’articolo 10 del Dlgs 39/2010, passano in rassegna nella parte dedicata alla fase di identificazione e valutazione del rischio.
Occorre, innanzitutto, distinguere le circostanze che compromettono l’indipendenza del revisore impedendogli, pertanto, di accettare o mantenere l’incarico, dalle situazioni che, pur minacciandone l’indipendenza, entro certi limiti, possono essere limitate con adeguate “misure di salvaguardia”.
L’indipendenza del revisore deve essere valutata considerando tutte le caratteristiche del caso, senza limitarsi ai soli aspetti formali, e assumendo il punto di vista obiettivo del terzo informato e ragionevole.
Inoltre, nella valutazione in esame, il revisore deve tener conto, oltre che delle proprie relazioni con la società sottoposta a revisione, anche dei rapporti intrattenuti dagli altri soggetti appartenenti alla sua “rete”.
Come regola generale, una circostanza che comprometta o minacci l’indipendenza di un soggetto della rete deve essere considerata come operante direttamente in capo al revisore.
Alcune relazioni con la società da assoggettare a revisione legale impediscono di accettare l’incarico, quando dalla loro sussistenza un terzo informato, obiettivo e ragionevole valuterebbe come compromessa l’indipendenza del revisore. In particolare, le relazioni individuate dal comma 2 del citato articolo 10, sono quelle d’affari, di lavoro, di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione.
In presenza di circostanze che possono minacciare l’indipendenza, il revisore, valutatane la rilevanza, deve cercare di individuare un adeguato sistema di salvaguardia che ne contenga il livello di rischio entro limiti ragionevolmente accettabili.
Nel caso in cui, però, i rischi siano di rilevanza tale da comprometterne l’indipendenza, il revisore non potrà accettare né mantenere l’incarico.
Le minacce individuate dal comma 3 del citato articolo 10 sono:
l’auto-riesame, quando il revisore deve controllare dati o elementi che lo stesso o altri soggetti della sua rete hanno contribuito a determinare;
l’interesse personale, quando il revisore si trova in conflitto di interessi che ad un terzo può apparire influente sull’attività di revisione;
la prestazione di attività di patrocinante legale in una controversia assunta dal revisore a sostegno o contro la posizione del soggetto sottoposto a revisione;
la familiarità, quando il revisore è eccessivamente sensibile all’interesse del soggetto verificato, al punto da influenzare lo svolgimento dell’attività di revisione;
l’intimidazione, quando il revisore è condizionato dalla particolare influenza del soggetto sottoposto a revisione o da comportamenti aggressivi e minacciosi dello stesso.
Il sindaco-revisore è tenuto a valutare la propria indipendenza sia in sede di accettazione sia nel corso dello svolgimento dell’incarico.
Tuttavia, anche il collegio sindacale, nella sua collegialità, è tenuto a valutare l’indipendenza dei suoi componenti e ad intervenire quando questa dovesse venire meno e non fosse possibile ottenere dal sindaco coinvolto i comportamenti conseguenti.

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile