ITALIA OGGI
Commercialisti, dottorato valido per la formazione
Il corso di dottorato di ricerca universitario vale ai fini del riconoscimento dei crediti formativi dei commercialisti. Tale attività, infatti, può essere compresa tra gli eventi non accreditati dall’ordine, ma comunque idonei per la formazione professionale continua. Lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in un pronto ordini in risposta all’ordine di Ancona (n. 112/2016), in merito al riconoscimento di crediti formativi professionali per la frequenza di un dottorato di ricerca in materie specifiche sulla libera professione. Il Cndcec parte dal presupposto che la formazione continua, come stabilisce il regolamento all’art. 1, si realizza esclusivamente mediante la partecipazione ad eventi formativi accrediti dal Consiglio nazionale, ovvero tramite lo svolgimento di attività formative definite particolari ed elencate dall’art. 15, comma 1 del regolamento sulla formazione continua dei commercialisti entrato in vigore a marzo scorso. Tra questi, le relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio nazionale, le pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’elenco delle materie oggetto delle attività formative, la partecipazione alle assemblee degli ordini territoriali per l’approvazione del bilancio e così via. Un altro pronto ordini (81/2016) sempre in tema di formazione professionale continua, riguarda una richiesta di chiarimenti, da parte dell’ordine di Trento e Rovereto, in merito all’applicabilità dell’istituto dell’esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua per «malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare», previsto nel regolamento. Il Consiglio nazionale premette che la malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini rileva ai fini dell’esenzione dall’obbligo formativo soltanto qualora determini l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi. Tuttavia, il Cndcec ritiene che l’ordine, tenendo conto che due iscritti all’albo interrompono l’esercizio della professione in conseguenza della grave malattia del figlio, decida discrezionalmente sulle istanze di esonero presentate da entrambi i genitori, sulla base di valutazioni di opportunità. Infine, un terzo pronto ordini (n. 21/2016) riguarda la possibilità di accogliere, da parte dell’ordine territoriali, una domanda di trasferimento dall’albo all’elenco speciale presentata da un iscritto a carico del quale è pendente un procedimento disciplinare aperto, e risulta sospeso ex art. 20 del regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale. Secondo il Cndcec, l’ordine può accogliere la richiesta dell’iscritto previa verifica della eventuale sussistenza della situazione di incompatibilità, perché in ogni caso, il professionista continuerebbe a essere sottoposto all’azione disciplinare dell’ordine anche dopo il trasferimento senza alcuna soluzione di continuità. Gabriele Ventura