IL SOLE 24 ORE
Professionisti. Debutta il 1° gennaio il regolamento disciplinare sulle infrazioni al Codice deontologico
Commercialisti, nuove sanzioni
Possibile radiazione per violazioni nei rapporti con dipendenti e concorrenti
È pronto il codice delle sanzioni disciplinari dei dottori commercialisti. Il nuovo regolamento, che completa il nuovo codice deontologico (approvato nel dicembre scorso), sarà operativo dal 1° gennaio 2017. Il testo del codice è stato presentato a maggio in pubblica consultazione agli ordini territoriali e dal territorio è arrivata la richiesta – accolta – di più clemenza nel caso di mancato rispetto degli obblighi formativi e una maggior severità per chi viola i doveri di integrità e di obiettività.
«La formulazione di un codice ad hoc che guidasse i consigli disciplinari della categoria – racconta il consigliere nazionale delegato alla materia, Giorgio Luchetta – è stata decisa per uniformare il sistema sanzionatorio sul territorio e ridurre la disparità di giudizio». Tre sono le possibili sanzioni: la censura – una sorta di reprimenda scritta –, la sospensione fino a un massimo di due anni, la radiazione dall’albo.
Il codice non chiude gli interventi previsti dal Consiglio nazionale per un sistema di giudizio più uniforme: «Entro dicembre – anticipa Luchetta – avvieremo una formazione ad hoc, in e-learning, per i componenti dei consigli e dei collegi disciplinari, e i docenti saranno giudici, avvocati e colleghi esperti di tematiche disciplinari». La durata è ancora da definire e la frequenza dovrebbe essere obbligatoria. Sarà, inoltre, prevista la figura del consigliere di disciplina locale, che potrà coadiuvare i componenti dell’organo giudicante.
Il codice
Il codice è composto da 29 articoli ed è diviso in due titoli. Il primo titolo – che contiene 10 articoli – è dedicato alla struttura della sanzione disciplinare. Il secondo titolo, di 19 articoli, individua i minimi e i massimi delle sanzioni che i consigli di disciplina territoriali saranno tenuti ad applicare – secondo la logica di “armonizzazione” che sta alla base del codice – in relazione ai singoli illeciti disciplinari.
Il principio che sta alla base della sanzione disciplinare è quello di “proporzione” rispetto all’entità della violazione deontologica accertata e alle conseguenze dannose che dalla stessa possono essere derivate: a questo fine, assurge un ruolo determinante per la graduazione della sanzione l’elemento soggettivo dell’incolpato – sulla falsariga di quanto prevedono le norme del diritto penale – dato che il disvalore della condotta sarà maggiore in caso di dolo, e minore in caso di colpa.
Il codice contiene, all’articolo 8 comma 3, una definizione di «violazione molto grave» – la cui conseguenza può essere la radiazione – che si configura a carico dell’iscritto che si è reso responsabile di reiterazione di «più o diversi comportamenti» non giudicati particolarmente gravi se tenuti singolarmente.
A tal fine può avere rilievo anche l’archiviazione del procedimento disposta dal codice, che introduce la figura del richiamo “verbalizzato” per i casi di violazione disciplinare particolarmente tenue, per i quali la censura risulti una sanzione sproporzionata. Il richiamo in questione, secondo la lettera della norma, non costituisce formalmente una sanzione disciplinare: ma nella sostanza lo è, dato che ha «valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura». Non è escluso, quindi, che possa far scattare anche l’ipotesi della “violazione molto grave”.
«Abbiamo previsto il richiamo verbale – spiega il Consigliere nazionale delegato alla materia, Giorgio Luchetta – per consentire al Consiglio di disciplina di “perdonare” la prima volta senza però dimenticare».
In base al codice l’incolpato può beneficiare di attenuanti (articolo 9), in caso di assenza di dolo o di «danno rilevante ai terzi» – purché, in tale ultimo caso, appaia «evidente l’errore in buona fede» – oppure abbia riparato tempestivamente il danno, o si sia attivato per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato. Manca però una norma di coordinamento che individui un parametro uniforme per il bilanciamento di concomitanti aggravanti e attenuanti: il che offre ancora margine di discrezionalità ai giudici e rischia di compromettere le finalità di armonizzazione che stanno alla base del codice.
Le sanzioni più gravi sono previste per alcune violazioni dei doveri di integrità, indipendenza, colleganza e concorrenza: sono state invece mitigate – rispetto al testo trasmesso agli Ordini territoriali – le sanzioni per le violazioni degli obblighi formativi, il cui massimo può raggiungere i tre mesi per l’assenza totale di crediti formativi. Guido Camera Federica Micardi