PROFESSIONI: Commercialisti, reclame libera (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Il Consiglio nazionale chiarisce in un parere i requisiti della pubblicità professionale
Commercialisti, réclame libera
Ok ai volantini promozionali senza indicazione dei costi

Pubblicità libera per i commercialisti. Che possono anche inviare dei volantini promozionali ai potenziali clienti scrivendo che il prezzo per i servizi offerti verrà reso noto successivamente, in fase di colloquio. Lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in un pronto ordine (n. 154/2016 del 20 giugno scorso) dove chiarisce i limiti dell’art. 44 del codice deontologico in merito alla pubblicità professionale.
La richiesta di parere sottoposta dall’Ordine di Forlì Cesena riguarda infatti la possibilità, per i professionisti, di effettuare pubblicità a mezzo di lettera che invita il potenziale cliente a presentarsi presso lo studio professionale, con la precisazione che, nel corso dell’incontro, è possibile acquisire le informazioni sui servizi offerti dallo studio, nonché valutare la proposta economica in ordine ai servizi di consulenza ritenuti di interesse. Anzitutto, il Cndcec richiama gli ultimi interventi legislativi in materia di comunicazione pubblicitaria dei servizi professionali, a partire dal decreto Bersani, seguito dalla manovra-bis e dal dpr n. 137/2012, dove si conferma che la pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Sul punto, l’art. 44 del codice deontologico dei commercialisti ammette la più ampia facoltà di informare i terzi sui dati oggettivi relativi all’attività professionale, ovvero le specializzazioni, i titoli posseduti, la struttura dello studio, i compensi delle prestazioni e così via. Quanto al mezzo, la norma prevede la più ampia libertà, per cui il commercialista, precisa il pronto ordini, può utilizzare quotidiani e periodici, cartellonistica pubblicitaria, pagine pubblicitarie su internet, opuscoli, stampati e tutte le altre modalità in genere consentite dalla legge nell’esercizio di attività economiche. L’unico limite, per la pubblicità dei servizi professionali, è che non sia suggestiva e che non comporti una scelta inconsapevole da parte del cliente.
Per valutare la trasparenza del messaggio pubblicitario, specifica il Cndcec, si può far riferimento al dlgs n. 145/2007, che definisce la pubblicità ingannevole (art. 2, comma 1, lett. b) «qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le presone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente». La circostanza che l’offerta economica per il servizio professionale venga resa nota solo al momento del colloquio, conclude il Cndcec, di per sé non è elemento tale da produrre una alterazione nella decisione del potenziale consumatore, essendo solamente differito a un momento successivo al ricevimento dello stampato pubblicitario, l’informazione sul prezzo della prestazione professionale. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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