PROFESSIONI: Commercialisti-revisori, prova ad hoc (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Controlli societari. Il decreto che attua la direttiva comunitaria al primo esame in Consiglio dei ministri
Commercialisti-revisori, prova ad hoc

L’esame per diventare revisore potrà essere svolto durante l’esame di Stato per diventare dottore commercialista e il Registro dei revisori sarà tenuto dal ministero dell’Economia che svolgerà anche i controlli di qualità sui revisori medesimi. Ad anticipare alcune delle novità contenute nel decreto revisori che sarà discusso oggi in Consiglio dei ministri è stato il vice ministro all’Economia, Enrico Zanetti, durante il suo intervento 54esimo Congresso nazionale dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ugdcec) cominciato ieri a Padova e che si concluderà domani con l’assemblea dei delegati. Il testo che modifica, implementa e aggiorna il decreto legislativo 39/2010 sulla revisione legale contiene altre novità importanti, in primis la possibilità di cominciare il tirocinio durante il biennio specialistico e una richiesta il questo senso era stata avanzata a novembre dal presidente dell’Unione giovani, Fazio Segantini, al tavolo tecnico sulla revisione presso il Mef. È inoltre previsto un numero massimo di tre tirocinanti per ogni revisore “persona fisica”.
Se oggi il Cdm darà la sua approvazione il testo sarà inviato alle Commissioni competenti che entro 40 giorni dovranno dare un parere. «Si completa il quadro dell’esame professionale – racconta Zanetti – e accanto all’esame di Stato per diventare revisore che si svolgerà una volta l’anno viene prevista anche la possibilità di una prova aggiuntiva nel corso dell’esame per dottore commercialista».
Novità importanti anche per gli obblighi formativi. Infatti, ha spiegato Zanetti, «siamo riusciti a far riconoscere come equivalenti – ha specificato Zanetti – i crediti formativi riconosciuti dall’Ordine».
Un altro aspetto interessante del nuovo regolamento riguarda il superamento delle sezioni Sezioni revisori attivi/revisori passivi che avevano creato difficoltà perché «chi risultava “inattivo” – spiega il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Gerardo Longobardi – non veniva chiamato per svolgere l’attività di attestatore per la quale serve la qualifica di revisore». Il nuovo regolamento distingue tra sezione A), dove vengono iscritti i revisori con incarichi di revisione e sezione B) per quelli momentaneamente senza incarichi.
Per i giovani commercialisti la funzione di revisore è molto importante come ricorda il tema del Congresso dell’Ugdcec «Valore aggiunto per la professione, valore economico-sociale per le imprese» e questo decreto dovrebbe mettere un punto fermo e definitivo in una materia che è stata oggetto di aspre contese negli anni scorsi a cui ha fatto seguito un lungo blocco delle iscrizioni al Registro, poi superato per decreto legge.
Una volta varato il decreto la materia troverà un nuovo assetto caratterizzato da una maggiore indipendenza del ruolo di revisore rispetto a quello di commercialista.
Il decreto, in particolare si sofferma su alcuni aspetti di rilievo a partire dal tirocinio che avrà durata triennale e dovrà essere svolto presso un revisore legale o un’impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro. E i revisori in attività nello studio devono «controllare l’effettiva collaborazione del tirocinante all’attività relativa a uno o più incarichi di revisione legale». Tradotto: il praticante deve fare attività “reale” nel settore della revisione e deve osservare le disposizioni in materia di segreto professionale. E anche per questa ragione si fissa a tre il numero massimo di tirocinanti che ciascun soggetto può gestire. Norma di particolare rilievo è quella che stabilisce che il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale. Il Registro viene tenuto dal ministero dell’Economia che ha un ruolo chiave sia sul fronte della formazione che su quello dei controlli di qualità.
Per quel che riguarda il primo aspetto si prevede che il nucleo fondamentale delle materie oggetto di formazione continua debba essere «specificamente attinente alla revisione legale e ai principi professisonali che costituiscono il nucleo dell’attività mentre sul secondo fronte, quello dei controlli di qualità, si applicherà l’articolo 26 del regolamento europeo 537/2014 e di fatto avverrà ogni 6 anni.
Infine, una parola definitiva sui cosiddetti “inattivi”. La categoria degli inattivi non esisterà più e il Registro sarà diviso in due sezioni: nella A), come anticipato in precedenza, staranno coloro che svolgono concretamente incarichi di revisione mentre la sezione B) ospiterà chi tale funzione non svolge, ma a cui sono consentite attività diverse dalla revisione legale come incarichi sindacali, perizie, attestazioni previste dal Codice civile.
Giorgio Costa Federica Micardi

Foto del profilo di Andrea Gentile

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