ITALIA OGGI
Pubblicato dal Consiglio nazionale il regolamento che entrerà in vigore l’1 gennaio
Commercialisti, sanzioni toste
Chi viola la deontologia può essere radiato dall’Albo
Violazioni alla deontologia, punite con sanzioni «concrete» che vanno dalla censura alla sospensione fino alla radiazione dall’Albo. La reiterazione del comportamento figura fra le circostanze aggravanti mentre un’attenuazione della sanzione è prevista per l’errore commesso in buona fede. Dalla punibilità della violazione del dovere di competenza e qualità nella prestazione a quella per la mancata formazione professionale o per l’obbligo di copertura assicurativa. Sono alcune fra le numerose previsioni del «Regolamento recante il codice delle sanzioni disciplinari» emanato dal Cndcec il 26/7/2016 e in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.
Il codice delle sanzioni disciplinari, L’emanazione del primo codice delle sanzioni della categoria recepisce i suggerimenti della pubblica consultazione riservata agli Ordini territoriali e fa seguito al nuovo Codice deontologico in vigore dal 1° marzo di quest’anno. L’iniziativa, spiega il presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo Longobardi, nasce dall’esigenza di promuovere sul territorio nazionale un’applicazione uniforme dei provvedimenti sanzionatori in relazione alle medesime fattispecie, favorendo in tal modo il rispetto effettivo, in sede di irrogazione della sanzione, dei principi di proporzionalità e gradualità nonché di eguaglianza e di parità di trattamento». Per il consigliere nazionale delegato alla materia, Giorgio Luchetta, il documento «conferma l’attenzione della governance della professione al tema e la sua volontà di coinvolgere la categoria in un processo di partecipazione democratica».
I rischi per i professionisti. Concreta applicabilità alle regole del codice deontologico scaturisce dalla sanzionabilità delle violazioni ai comportamenti ivi contemplati mediante l’applicazione di un ampio range di «deterrenti». Per le infrazioni non particolarmente gravi è prevista la «censura», ossia una dichiarazione di formale biasimo che, nel caso di particolare tenuità dell’infrazione con archiviazione immediata, può sostanziarsi nella verbalizzazione di un richiamo. Questo, tuttavia costituirà un precedente per valutazioni future. Per quanto riguarda la sospensione dall’esercizio professionale, essa non potrà superare nel massimo i due anni. Tale inibizione sarà graduata fino a un anno per le violazioni meno gravi con colpa o con dolo e fino a due anni nel caso di particolare gravità e conseguente danno significativo a terzi e all’immagine della professione. Ultimo stadio della punibilità è la radiazione dall’albo che potrebbe, però essere commutata in sospensione laddove l’iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato. Particolare interesse pratico per i professionisti è destato dalle previsioni in tema di sanzioni per le violazioni agli obblighi formativi e per quelli di copertura assicurativa per la responsabilità. Per le prime, in particolare, l’art. 15 contempla una casistica dettagliata (vedi tabella) che viene ulteriormente distinta a seconda che gli iscritti all’Albo abbiano o meno compiuto il 65° anno di età oppure che siano iscritti nell’elenco speciale. Il raddoppio delle menzionate sanzioni, poi, si ha nel caso in cui il professionista incorra nella violazione dell’obbligo formativo nel triennio successivo. Sospensione fino a sei mesi è prevista dall’art. 19 nel caso di mancata stipula di apposita polizza di assicurazione per i danni derivanti al cliente per l’esercizio dell’attività professionale. Con la medesima sanzione, poi, è punita la violazione del dovere di obiettività, ossia l’assenza di pregiudizi o conflitti di interessi nello svolgimento dell’attività. Mentre la violazione del dovere di competenza, diligenza e qualità nella prestazione è punito con la censura. La trasgressione del dovere di indipendenza, invece, può andare dalla censura nei casi di violazione dell’imparzialità e delle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico, fino alla sospensione di un anno qualora sia diminuito il libero arbitrio del professionista o vi sia ostacolo all’adempimento dei propri doveri. Christina Feriozzi e Luciano De Angelis