ITALIA OGGI
La nota dell’Associazione diretta agli enti pubblici allo scopo di evitare inutili contenziosi
Consulenza agli iscritti all’albo
Anci: attenersi alle regole dettate dalla legge 12/79
L’Anci mette fine alle contestazioni in materia di affidamento dei servizi di consulenza del lavoro a Ced o a società commerciali. Con una recente nota, infatti, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) si è rivolta agli enti pubblici locali con alcune indicazioni utili ad evitare contenziosi sulla materia della consulenza lavoristica affidata a soggetti non abilitati negli appalti pubblici, delineando le competenze dei consulenti del lavoro, anche alla luce della sentenza del Consiglio di stato (n.103/15) e invitandoli ad attenersi alle regole dettate dalla legge n.12/79.
L’attività di consulente del lavoro deve essere svolta da professionisti abilitati e iscritti all’albo. Tale attività non può essere nemmeno indirettamente (ovvero, tramite società di servizi) svolta da soggetti che non siano all’uopo legittimati. L’Anci ricorda che anche il Consiglio di stato ha ribadito come la consulenza del lavoro sia appannaggio esclusivo dei consulenti abilitati e come lo svolgimento di attività ausiliarie alla consulenza medesima non consenta di soprassedere sulla qualifica professionale dell’operatore (nel senso che è l’attività ausiliaria che viene «assorbita» da quella professionale, e non viceversa). La presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Marina Calderone, nell’apprezzare la nota Anci, sottolinea la chiarezza del dettato della legge n.12/79: «L’orientamento del Consiglio di stato è inequivocabile e ribadisce che i Ced, comunque con la necessaria assistenza dei consulenti del lavoro, possono soltanto effettuare le operazioni di calcolo e stampa dei cedolini. Mentre ogni altra attività legata alla gestione del rapporto di lavoro è materia riservata dalla legge che regolamenta la nostra professione». La norma da evidenziare, si legge nella nota Anci, è l’art.1 della legge n.12/79, ove si stabilisce che «tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro ( ), nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali». Con riferimento a tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che quella del consulente del lavoro si configura come professione protetta e, conseguentemente, non possono ammettersi disposizioni di natura secondaria rispetto alla disciplina legislativa di riferimento che abbiano per oggetto l’attribuzione a soggetti diversi dell’esercizio di attività contemplate dalla professione anzidetta (Tar Piemonte n. 1738/09). I servizi che possono essere affidati alle società commerciali e ai Ced (assistiti da un consulente) sono esclusivamente quelli ausiliari, afferma ancora l’Anci, fermo restando il fatto che, laddove sia richiesta anche la consulenza professionale lavoristica, solo i consulenti del lavoro (singoli o associati) possono essere gli affidatari del servizio. Infine, in relazione all’obbligo della riserva di legge (lex specialis), ribadisce il Consiglio nazionale nella circolare n.1121/15, «gli adempimenti relativi alla gestione del personale costituiscono un unicum dal carattere unitario e indivisibile. Di conseguenza tali attività sia nel caso di affidamento diretto, sia nel caso di gara d’appalto debbono essere affidate a soggetti professionisti iscritti nel relativo albo, compreso le Stp (Società tra professionisti anch’esse iscritte all’albo o agli albi di appartenenza dei soci professionisti)».