IL SOLE 24 ORE
Enti locali. Parere dell’Anci sull’affidamento di prestazioni in materia di lavoro
Consulenze solo ai professionisti
L’attività di consulenza del lavoro può essere affidata solo ai professionisti iscritti al relativo Albo e indicati dalla legge 12/1979. La precisazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) con l’obiettivo di fornire indicazioni agli enti interessati al fine di evitare affidamenti a rischio contenzioso.
Negli ultimi anni, rileva l’Anci, «si è registrato il moltiplicarsi dei ricorsi aventi ad oggetto la contestazione dell’affidamento del servizio di consulenza del lavoro in favore delle pubbliche amministrazioni a società commerciali e ai Ced».
I tribunali, la Corte di cassazione e, da ultimo, il Consiglio di Stato (sentenza 103/2015 della sesta sezione), sottolinea l’associazione dei Comuni, hanno però ribadito che ai centri elaborazione dati e alle società commerciali, assistiti da un consulente, possono essere affidati solo i servizi ausiliari, mentre dove l’affidamento preveda l’attività di consulenza, questa è di competenza dei consulenti del lavoro.
«La decisione dell’Anci – commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro – va apprezzata perché fa chiarezza in un comparto dove si è creata molta confusione, a causa dell’estemporaneo affidamento di incarichi da parte degli enti locali a soggetti diversi dai consulenti del lavoro. Il dettato della legge 12/1979 è chiaro e non lascia spazio a diverse interpretazioni. D’altronde sul tema l’orientamento del Consiglio di Stato è inequivoco e ribadisce che i Ced, comunque con la necessaria assistenza dei consulenti del lavoro, possono soltanto effettuare le operazioni di calcolo e stampa dei cedolini. Mentre ogni altra attività legata alla gestione del rapporto di lavoro è materia riservata dalla legge 12/1979, che regolamenta la professione di consulente del lavoro».
Il confronto sulle competenze riservate ai consulenti e ai centri elaborazioni dati si protrae da tempo. Anche il ministero del Lavoro è intervenuto più volte in passato sulla materia, in particolare con la lettera circolare 13649 del 2007, con la nota 7857 del 2010 e quindi con la circolare 17 del 2013.
In quest’ultimo documento è stato precisato che i Ced «devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati e il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo» quali, per esempio, anche solo le procedure di calcolo per l’applicazione dello straordinario o le ritenute previdenziali.
I centri elaborazioni dati devono comunque essere assistiti da professionisti iscritti agli albi indicati dalla legge 12/1979, quindi consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali. M. Pri.