PROFESSIONI: Delegati alla vendita, albo unico (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Le novità introdotte dal dl banche per i professionisti. Nuovi vincoli sulla formazione
Delegati alla vendita, albo unico
Nei tribunali l’elenco di avvocati, notai e commercialisti

Il governo interviene sulle regole dei delegati alla vendita e istituisce un elenco unico che comprende avvocati, commercialisti e notai; l’elenco sarà tenuto presso ogni tribunale e non più presso i rispettivi ordini professionali. Diventano, però, pressanti gli obblighi formativi, indispensabili sia per richiedere l’ammissione all’albo sia per conservarne l’iscrizione. Sono queste le principali novità apportate dal Decreto Banche (art. 5-bis del dl n. 59/2016, convertito in legge lo scorso 30 giugno), che ha sostituito integralmente l’art. 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Se in passato, dunque, ogni ordine professionale (Consiglio notarile, Consiglio dell’ordine degli avvocati, e Consiglio dell’ordine dei commercialisti) aveva il proprio elenco da comunicare ai presidenti del tribunale, ora è istituito presso ogni tribunale un unico elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
Viene, altresì, introdotta una onerosa condizione per ottenere l’iscrizione: i professionisti infatti dovranno dimostrare di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto del ministro della giustizia ad oggi non ancora emanato. I delegati alla vendita, inoltre, dovranno successivamente assolvere ad obblighi di formazione periodica ai fini della conferma dei requisiti per l’iscrizione.
Rispetto alla previgente formulazione della norma, pertanto, gli obblighi formativi diventano requisito indispensabile sia prima dell’iscrizione sia successivamente, per mantenere l’iscrizione; saranno peraltro stabilite le modalità per la verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi. Presso ciascuna corte di appello sarà infatti istituita una speciale commissione, con incarico di durata triennale rinnovabile una sola volta, le cui regole di funzionamento saranno specificate sempre con il suddetto decreto del ministro della giustizia.
Rispetto al passato, il presidente del Tribunale viene sollevato da tutti gli incombenti che lo vedevano coinvolto nella gestione dei delegati alla vendita. Saranno i componenti della commissione, per i quali non è prevista alcuna indennità o retribuzione, né rimborso spese, a provvedere alla tenuta dell’elenco, all’esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione, all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco ed alla valutazione dei motivi per i quali sia stato revocato l’incarico in una o più procedure esecutive. La commissione eserciterà le funzioni di vigilanza tenendo conto anche dei rapporti riepilogativi delle attività svolte presentati semestralmente dagli stessi delegati alla vendita (in forza dell’obbligo di deposito introdotto in tal senso dallo stesso Decreto Banche).
La Scuola superiore della magistratura si occuperà, invece, di definire i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
Rispetto a quanto disposto nella vecchia formulazione dell’art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, viene introdotta una eccezione rispetto alla regola generale della necessaria iscrizione all’elenco unico dei delegati alla vendita. Infatti, quando ricorrono «speciali ragioni», non meglio specificate dal legislatore, l’incarico potrà essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; sarà il giudice, nel proprio provvedimento di nomina, a dover motivare analiticamente la propria scelta. Resta invece confermata la previsione secondo la quale i professionisti cancellati dall’elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
La norma in commento prevede che il ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, dovrà adottare il decreto di regolamentazione della materia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Banche; in esso dovranno essere stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al suddetto art. 179-ter, nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello stato. Gli importi dovranno garantire l’integrale copertura delle spese connesse all’organizzazione e al funzionamento dei corsi.
Ci sarà tempo, comunque, per adattarsi alle nuove regole: il governo ha previsto che le operazioni di vendita continueranno a essere delegate a uno dei professionisti iscritti nei vecchi elenchi di cui alla previgente norma delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; in regime transitorio durerà per i 12 mesi successivi all’emanazione del citato decreto del ministro della giustizia.  Stefano Loconte e Antonio Matarrese 

Foto del profilo di Andrea Gentile

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