PROFESSIONI: Deontologia, ecco le sanzioni (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

COMMERCIALISTI/ In consultazione fino a giugno il codice elaborato dal Cndcec
Deontologia, ecco le sanzioni
Senza formazione o polizza sei mesi di sospensione

Arrivano le sanzioni disciplinari per le violazioni del nuovo codice deontologico dei commercialisti. Il mancato rispetto dell’obbligo di formazione professionale sarà punito, in assenza totale di crediti formativi maturati, con la sospensione fino a sei mesi dall’esercizio della professione, che diventeranno 12 nel caso in cui l’iscritto incorra nuovamente in tale violazione nel triennio successivo.
L’assenza di assicurazione professionale, invece, è punita con la sospensione fino a sei mesi, mentre la violazione dei doveri di indipendenza comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione. È quanto prevede, tra l’altro, il codice delle sanzioni messo a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, sottoposto in pubblica consultazione agli ordini territoriali fino al 30 giugno prossimo. Il nuovo codice è legato alla revisione del codice deontologico, entrato in vigore a marzo scorso (si veda ItaliaOggi del 30 dicembre scorso). Sono previste tre tipologie di sanzioni: la censura, la sospensione dall’esercizio professionale per non più di due anni, la radiazione dall’albo. Vediamo le principali novità.
Formazione professionale. La violazione dell’obbligo di formazione professionale comporta l’applicazione di sanzioni parametrate al numero di crediti conseguiti dall’iscritto: in assenza totale, come detto, è prevista la sospensione dall’esercizio professionale fino a sei mesi; se i crediti sono meno di 30, sospensione fino a tre mesi, se compresi tra 30 e 60 la sospensione è fino a un mese; se infine viene conseguito un numero di crediti superiore a 60, la sanzione è della censura. L’iscritto che poi incorre nella medesima violazione dell’obbligo formativo nel triennio successivo, è punito con la sospensione dall’esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto. Inoltre, il professionista che non è in pari con la formazione continua, non può accogliere alcun tirocinante, mentre per coloro che sono iscritti all’elenco speciale, la violazione dell’obbligo formativo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
I rapporti con i colleghi. Altro punto importante del codice delle sanzioni riguarda la violazione dei doveri inerenti i rapporti con i colleghi. In particolare, il mancato rispetto dell’obbligo di comportarsi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità e assistenza reciproca è punito con la censura. Per chi invece avvia azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi senza fondato motivo vale la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi. Mentre chi accetta l’incarico senza accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, è punito con la sospensione fino a nove mesi.
I commenti. «La scelta della pubblica consultazione riservata agli ordini locali su un tema tanto delicato», afferma il presidente Cndcec, Gerardo Longobardi, «ci consentirà di acquisire il punto di vista della governance della categoria su tutto il territorio, anche alla luce dell’esperienza maturata sul campo dai giudici disciplinari». Sotto il profilo operativo, il consigliere nazionale Giorgio Luchetta, «il codice reca, in conformità con quanto già previsto dall’ordinamento professionale, disposizioni generali su natura e tipologia delle sanzioni, nonché sulle circostanze aggravanti o attenuanti da considerare nella valutazione delle fattispecie e ulteriori disposizioni relative alle sanzioni da comminare in corrispondenza di specifiche condotte in violazione delle norme deontologiche». Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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