ITALIA OGGI
Parere del consiglio nazionale
Fallimenti, niente incarichi agli esperti contabili
Sab. 18 – Esperti contabili esclusi dagli incarichi relativi alle procedure concorsuali. Tali competenze sono infatti attribuite in via riservata ai commercialisti iscritti nella sezione A dell’albo. Lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel Pronto ordini n. 157/2015, avente per oggetto l’attribuzione di incarichi previsti dalla legge fallimentare agli iscritti nella sezione B dell’albo. Entrando nel dettaglio, il Cndcec, in risposta a un quesito formulato dal Consiglio dell’ordine di Pesaro e Urbino, rimanda all’art. 1, comma 3 della legge professionale, che definisce le competenze tecniche degli iscritti nella sezione A dell’albo, indicando, tra l’altro, l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali. Queste competenze, specifica il Cndcec, «sono attribuite in via riservata agli iscritti nella sezione A in virtù di espresse previsioni legislative». Per quanto riguarda, in particolare, l’incarico di curatore, il Consiglio nazionale richiama la norma di riferimento, contenuta nella legge fallimentare (come modificata dal dlgs n. 5/2009 e dal dlgs n. 169/2007), che nel disciplinare i requisiti per la nomina a curatore (art. 28, comma 1 della legge fallimentare), include tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere tali funzioni «avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti». Anche per il commissario giudiziale, gli articoli 163 e 188 della legge fallimentare, nel disporne la nomina da parte del tribunale, rinviano espressamente allo stesso art. 28. Tali norme, specifica il Consiglio nazionale, essendo state dettate prima della costituzione dell’albo unico, il 1° gennaio 2008, e facendo riferimento a dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, devono essere interpretate alla luce delle previsioni contenute nell’art. 78, comma 1 della legge professionale (dlgs 139/2005), le quali dispongono che «i richiami agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o ai dottori commercialisti, nonché i richiami agli iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali o ai ragionieri e periti commerciali contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A commercialisti dell’albo». Gabriele Ventura