IL SOLE 24 ORE
Formazione continua. Nota Agcm
Gare pubbliche per i Fondi interprofessionali
Con nota del 29 aprile, pubblicata nel Bollettino n. 15 del 9 maggio scorso, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) tratta dei Fondi interprofessionali della formazione continua (articolo 118, Legge 388/00) per eventuali profili di alterazione delle dinamiche concorrenziali del mercato dei servizi formativi.
Dopo la nota dell’Anac dello scorso 15 gennaio e la successiva circolare del ministero del Lavoro (n. 10 del 18 febbraio 2016), l’Agcm ne conferma le relative interpretazioni secondo cui i Fondi sarebbero organismi di diritto pubblico, con conseguente applicazione del Codice dei contratti pubblici e la vigilanza dell’Anac.
Il parere specifica che ogni rapporto negoziale con soggetti terzi, a titolo oneroso, in regime di esternalizzazione, va governato da un contratto scritto di diritto pubblico, stipulato dopo una procedura selettiva ad evidenza pubblica conforme alla normativa Ue e nazionale in materia di appalti pubblici. Secondo l’Agcom l’assolvimento di obblighi di pubblicità e trasparenza dei Fondi ricorre anche nel caso di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici (articolo 12, Legge 241/90), rendendosi necessaria la predeterminazione dei criteri e delle modalità attuative per l’erogazione di attività formative e il rispetto dello stesso principio di trasparenza nella gestione delle risorse affidate ai fondi.
Il parere interviene anche sulle modalità di gestione dei Fondi per evitare disparità e svantaggi competitivi derivanti da un eccessivo margine di discrezionalità in sede di valutazione dei piani formativi presentati dalle imprese. L’Agcm prevede che i Fondi debbano predeterminare e rendere pubblici: tutti i presupposti richiesti per ottenere l’approvazione dei piani formativi; le modalità e le tempistiche entro cui i fondi si impegnano ad approvare i riferiti piani; le modalità e le tempistiche entro cui i fondi si impegnano a richiedere le eventuali integrazioni o ad esaminare i riscontri alle integrazioni richieste; le modalità con cui va rendicontata l’esecuzione dei piani formativi autorizzati per la liquidazione dei finanziamenti.
Queste determinazioni potrebbero comportare la necessità dei Fondi di modificare i propri manuali di gestione. Inoltre la regolamentazione e la manualistica di cui i Fondi si dotano dovranno chiarire che eventuali modifiche ai richiamati criteri e presupposti per l’autorizzazione dei piani formativi trovino applicazione solo per i nuovi piani formativi. Per gli stessi principi di trasparenza, i Fondi dovranno informare le aziende iscritte dell’entità e la natura di tutti i costi ed oneri.
Infine, l’Agcm invita Inps e Lavoro a vigilare sul rispetto del termine massimo prescritto dalla disciplina per il trasferimento delle risorse nel caso di portabilità, al fine di eliminare possibili vincoli pregiudizievoli delle dinamiche competitive tra gli operatori interessati. A tale proposito, il parere propone anche una riflessione sul divieto alla portabilità imposto dalla legislazione vigente alle micro e piccole imprese (articolo 19, comma 7, Dl 185/08) in quanto tale limitazione potrebbe impedire l’esercizio del diritto alla mobilità tra fondi a numerose aziende. Gianni Bocchieri