ITALIA OGGI
I rimborsi per i soci di società di capitali
Soci delle società di capitali sulle barricate contro i contributi Inps. Dopo le due sentenze della Corte di appello di L’Aquila (si veda ItaliaOggi del 10 luglio scorso) la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro affila le armi e predispone due documenti utilizzabili dai contribuenti per opporsi alle richieste dell’istituto di previdenza e per richiedere a rimborso i contributi previdenziali versati. «La possibilità di opporsi o di chiedere il rimborso all’Inps sono opportune proprio per effetto dei chiarimenti della Corte di appello di L’Aquila», si legge nel comunicato stampa della Fondazione, «che con due sentenze gemelle (nn. 752 e 774/2015 del 25/06/2015) confermative delle sentenze del tribunale di Pescara, ha smentito quanto sostenuto dall’Inps con la circolare n. 102 del 12/6/2003 e avallato la tesi da sempre sostenuta dai Consulenti del lavoro: nessun contributo obbligatorio da versare sui redditi da Srl». I contenuti delle due sentenze citate costituiscono infatti valido argomento giuridico che i contribuenti soci non lavoratori di società di capitali, possono utilizzare sia per opporsi alle richieste di iscrizione alla gestione previdenziale da parte dell’Inps sia per richiedere gli eventuali contributi versati in adempimento a tali richieste. La richiesta di rimborso incontra, ovviamente, i limiti della prescrizione e pertanto potranno formare oggetto di istanza di restituzione solo i versamenti effettuati all’interno dell’arco temporale di riferimento. Si tratta di due modelli che i contribuenti potranno limitarsi a adattare alle loro specifiche esigenze inserendo i dati anagrafici e contributivi e inviare alle competenti sedi. La richiesta di rimborso dei contributi versati in qualità di socio di società di capitali dovrà essere indirizzata all’apposito «Reparto gestione contributi» esercenti attività commerciali o artigiani presso la sede Inps competente per territorio, mentre l’opposizione all’iscrizione dovrà essere indirizzata all’apposito «Comitato amministratore gestione contributi» esercenti attività commerciali sempre presso la sede Inps competente. In ipotesi di diniego espresso o di mancata risposta nel termine di 90 giorni dalla presentazione (ipotesi più probabile) i contribuenti dovranno adire in ognuna delle due fattispecie sopra prospettate, le vie ordinarie con ricorso alla magistratura del lavoro. Andrea Bongi