PROFESSIONI: Inattivi, cadono i paletti (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La risposta della Ragioneria generale a una nota del Cndcec

Inattivi, cadono i paletti

Sì agli incarichi diversi dalla revisione legale

Incarichi diversi dalla revisione legale anche agli iscritti nella sezione inattivi del registro dei revisori. Con una clausola ben precisa: «Gli enti o gli organi che conferiscono incarichi» devono esercitare «tutta la prudenza necessaria» nell’individuare i professionisti.

La Ragioneria generale dello stato, che dall’ottobre del 2012 ha eredito dal Consiglio nazionale dei commercialisti la gestione del Registro dei revisori legali, interviene così su una materia controversa e particolarmente cara allo stesso Cn: le funzioni e gli incarichi per gli iscritti alla sezione degli inattivi, quella sezione del registro nata con l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di revisione (dlgs 139/05) e destinata a coloro che per tre anni consecutivi non hanno assunto incarichi di revisione legale. E lo fa fissando un principio: l’attività del revisore inattivo non può essere limitata, se non per disposizione di legge. Agli inattivi possono quindi essere conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale. Una risposta sollecita dallo stesso Cn che lo scorso 30 aprile in una nota all’organo guidato da Daniele Franco, sostenevano che i richiami normativi al revisore iscritto nel registro della revisione legale debbano intendersi riferiti alla totalità degli iscritti, a prescindere dalla status di revisore attivo o inattivo. «È indubbio», scrive nella sua risposta ai commercialisti il Ragioniere generale dello stato, «che nessuna disposizione vigente richiede al revisore, al di fuori degli incarichi di revisione legale, l’iscrizione alla sezione degli attivi. L’assenza nell’ordinamento di qualsiasi limite all’attività degli inattivi e di riserve a favore degli attivi costituisce, pertanto, dato di fatto del quale tener conto». La Ragioneria generale dello stato sottolinea inoltre come «l’introduzione di limiti alle facoltà dei revisori inattivi o di riserve a favore di quelli attivi, in assenza di precise previsioni legislative, rischierebbe di assumere contorni illegittimi». Per questi motivi la Ragioneria arriva ad affermare il principio secondo il quale «l’Amministrazione non può limitare autoritativamente la sfera soggettiva senza una corrispondente previsione di legge». Ragione per cui «ai sensi delle disposizioni vigenti, al revisore inattivo possono essere conferiti gli incarichi e i compiti diversi dalla revisione legale». E rispetto alle garanzie di responsabilità degli enti o organi che conferiscono incarichi arriva immediata la replica del presidente del Cn Gerardo Longobardi che non solo giudica positivo questo passaggio ma scende in campo in prima linea: «È un tema vero, al quale i commercialisti forniscono una risposta con le loro competenze. Tutte le attività riconducibili alla sfera della revisione legale, sia quelle relative agli iscritti attivi che a quelli inattivi, formano oggetto della nostra professione. Siamo noi a fornire quelle garanzie di professionalità, anche perchè i nostri iscritti sono da anni tenuti a rispettare scrupolosamente gli obblighi di formazione permanente in questa determinante attività della nostra professione». Benedetta Pacelli
Data: 10/06/2015

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