IL SOLE 24 ORE
Tecnici. I professionisti della sezione B sono autonomi solo per le costruzioni semplici
Ingegneri junior confinati alla collaborazione
Limiti severi per l’ingegnere junior nelle offerte di gara di appalto, qualora si tratti di offrire soluzioni migliorative. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 25 febbraio 2016 numero 776, relativa a una gara di appalto in cui l’offerta tecnica consentiva innovazioni rispetto al progetto predisposto da un Comune.
I lavori messi in gara (completamento della rete fognaria e di un impianto di depurazione), esigevano soluzioni avanzate, innovative e sperimentali, ritenute di competenza dell’ingegnere iscritto nella sezione “A” (laurea magistrale) del Dpr 328/2001.
Il Consiglio di Stato sottolinea che le progettazioni effettuate dall’ingegnere junior non erano ascrivibili a mero concorso e collaborazione alle attività di progettazione di un professionista abilitato per la realizzazione di opere edilizie; «ciò in quanto tale attività deve intendersi quale collaborazione concreta alla redazione di un progetto in fieri e non quale attività di apporto di migliorie ad un progetto già redatto, rispetto al quale (le innovazioni, ndr) assumono carattere di autonomia». L’ingegnere junior – secondo il Consiglio di Stato – può partecipare a progettazioni complesse solo sotto la direzione e il controllo di un ingegnere iscritto nella sezione “A”, può collaborare esclusivamente riguardo a opere edilizie (realizzando, modificando, riparando o demolendo un edificio, comprese le opere pubbliche) ed è autonomo per le sole costruzioni civili semplici.
Tra tali competenze non vi sono quindi quelle «proposte tecniche migliorative» che il Comune chiedeva, finalizzate alla migliore funzionalità e fruibilità – nel caso esaminato – di una rete fognaria nonché quelle finalizzate alla riduzione dei costi di manutenzione e gestione dell’opera, alla funzionalità delle varie fasi del processo depurativo, quelle per la gestione della sicurezza e dell’organizzazione del cantiere.
Le rispettive competenze degli ingegneri juniores e seniores non sono separate dall’uso (per i soli seniores) di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero standardizzate: secondo il Consiglio di Stato le competenze sono anche divise dalla possibilità, per gli juniores, di operare solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli ingegneri per opere edilizie e di progettare autonomamente solo costruzioni civili semplici.
Tutto questo ragionamento, coerente alle esigenze dell’utenza che esige specifiche capacità, ha comunque un peccato originale: nel caso specifico il progetto posto a base d’asta, che era solo da migliorare, risultava redatto da un geometra. Guglielmo Saporito