ITALIA OGGI
I chiarimenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili
La stp può costituirsi come srls
Società tra professionisti anche in forma semplificata
La società tra professionisti può essere costituita anche in forma di srls. Solo le clausole del modello standard sono, infatti, inderogabili, mentre il modello standard tipizzato può essere adattato affinché sia compatibile con i modelli societari previsti dal titolo V c.c., dall’ art. 10, comma 3 della legge n. 183/2011. Lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in un pronto ordini (n. 262/2015 pubblicato il 14 marzo scorso) in risposta a un quesito dell’ordine di Brescia che chiedeva se fosse possibile iscrivere nella sezione speciale dell’albo una società tra professionisti costituita nella forma della società a responsabilità limitata semplificata.
Stp. Secondo il Cndcec da un lato, come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013 «il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V, dall’art. 10, comma 3 della legge n. 183/2011 consente di includere anche le srls di cui all’art. 2.463 bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue». Dall’altro lato, si ritiene che l’inderogabilità delle clausole del modello standard fissata dal comma 3 dell’art. 2.463 del codice civile, è da intendersi nel senso che solamente le clausole previste dal modello non sono derogabili e, non che il modello stesso sia inderogabile. Questo stesso concetto è stato sottolineato anche dal documento «Società a responsabilità limitata semplificata» della Fnc trasmesso agli ordini il 29 febbraio scorso.
Indipendenza. Un altro pronto ordini (n. 35/2016 del 14 marzo scorso) riguarda, invece, un quesito dell’ordine di Chieti, che ha chiesto di sapere se possano ravvisarsi cause di incompatibilità in capo a un iscritto all’ordine che ricopra la carica di consigliere comunale, nell’ipotesi di conferimento di incarico da parte di un contribuente per la difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria, avente a oggetto avvisi di accertamento emessi dal medesimo ente per tributi propri. Il Cndcec afferma anzitutto che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle cause di incompatibilità previste ex lege. Secondo il Cndcec, inoltre, l’art. 9 del codice deontologico sull’indipendenza impone al professionista di agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico ricevuto, vietandogli di operare in situazioni di conflitto di interesse. In questo caso, quindi, sotto il profilo sostanziale la posizione del commercialista deve essere «attentamente analizzata, al fine di verificare la sussistenza del requisito dell’indipendenza, in assenza del quale si configurerebbe una responsabilità di natura disciplinare».
Cancellazione. Un terzo pronto ordini (n. 14/2016 del 14 marzo scorso) riguarda gli effetti del provvedimento di cancellazione dall’albo. In particolare, l’ordine di Reggio Emilia aveva chiesto di sapere se, nel caso di istanza di cancellazione contenente espressa richiesta di decorrenza dei suoi effetti a partire da una determinata data futura, la delibera di cancellazione adottata dal Consiglio prima di tale data, possa produrre effetti a partire da una data successiva rispetto a quella della sua adozione. Secondo il Cndcec è necessario, però, fare riferimento al momento della presentazione della domanda da parte dell’iscritto, in modo da salvaguardare i diritti dei terzi coinvolti (clienti e praticanti che devono cercare un altro dominus), cosa che non avverrebbe nel caso in cui la decorrenza del provvedimento sia fissata in una data futura rispetto a quello della sua adozione. Gabriele Ventura