PROFESSIONI: L’equo processo vale anche per la giustizia degli Ordini (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Corte europea dei diritti dell’uomo. Vanno rispettate le norme della Convenzione
L’equo processo vale anche per la giustizia degli Ordini
Pubblica udienza su misure cautelari per contestazioni di deontologia

I Consigli di disciplina degli ordini professionali sono tenuti a rispettare le norme sull’equo processo garantite dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, a chi è accusato di aver violato delle regole deontologiche o di altro genere, va garantito il diritto a una pubblica udienza anche nel corso del procedimento per l’adozione delle sole misure cautelari.
È quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Blum contro Austria depositata il 1° aprile scorso, i cui princìpi sono destinati a valere al di là del caso di specie.
A rivolgersi a Strasburgo, un avvocato che era stato accusato di aver rappresentato due imputati che si accusavano a vicenda in un procedimento penale a loro carico per traffico di esseri umani. Il Tribunale di Linz aveva trasmesso la segnalazione sul comportamento del legale al Consiglio dell’Ordine degli avvocati che aveva avviato un procedimento disciplinare. Il Collegio di disciplina aveva deciso di sospendere il procedimento in attesa della chiusura del processo penale (che si era poi concluso con l’assoluzione), ma aveva adottato delle misure cautelari revocando il diritto di rappresentanza legale dinanzi al distretto di Linz. La decisione era stata adottata senza tenere un’udienza. Di qui, dopo i ricorsi interni, l’azione a Strasburgo.
Prima di tutto, la Corte ha precisato che un procedimento disciplinare in cui è in discussione il diritto a esercitare la professione rientra nell’ambito delle controversie di carattere civile, con la conseguenza che l’articolo 6 della Convenzione europea va applicato. E questo – scrive Strasburgo – anche ai procedimenti sulle misure cautelari. Sul punto, infatti, la Corte ha abbandonato un approccio che automaticamente portava all’esclusione dell’articolo 6 nei procedimenti cautelari. Di qui, l’obbligo di garantire l’indipendenza e l’imparzialità del collegio di disciplina, e altre ulteriori misure di salvaguardia che devono essere individuate sul piano interno, senza che ciò pregiudichi l’effettività delle misure cautelari.
Strasburgo ammette che era in gioco un interesse pubblico e la tutela della. reputazione della professione legale nonché l’amministrazione della giustizia, però, nell’applicazione di misure cautelari che hanno un particolare impatto, come il divieto di esercizio della professione, devono essere assicurate le garanzie alla base dell’equo processo. E questo anche quando il fondamento delle misure provvisorie è in un parallelo processo penale.
Se è poi vero che non esiste un diritto assoluto a un’udienza, soprattutto nei casi in cui l’organo giudicante può basarsi su fatti non contestati e su memorie scritte, è anche vero che il rifiuto di tenere un’udienza «può essere giustificato solo in casi eccezionali». Il legale aveva chiesto un’udienza prima della decisione sulle misure cautelari, ma l’organo di disciplina aveva respinto la richiesta. Un diniego ingiustificato tanto più che, guardando i tempi della decisione, è evidente che il collegio non ha mostrato alcuna urgenza nell’adozione delle misure. Di qui la violazione dell’articolo 6 sull’equo processo. Marina Castellaneta

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