ITALIA OGGI
I chiarimenti del consiglio nazionale
Ordini, formazione sotto sorveglianza
Ordini dei commercialisti chiamati a vigilare sull’accreditamento dei soggetti terzi a svolgere attività formativa. Il ruolo del Consiglio territoriale è, infatti, quello di ricevere l’istanza dal soggetto autorizzato e inserito nell’elenco istituito dal Consiglio nazionale, svolgere la fase istruttoria e inoltrare al Cndcec tramite piattaforma web la richiesta e l’esito dell’istruttoria stessa.
Questo uno dei chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tramite nota informativa (n. 35/2016 dell’11 marzo scorso), in merito al regolamento per la formazione professionale continua entrato in vigore il 1° gennaio 2016.
Il Cndcec anzitutto chiarisce che per quanto riguarda la realizzazione delle attività formative si possono verificare, in concreto, tre ipotesi: l’attività formativa è svolta dall’ordine o da più ordini; è realizzata dal soggetto autorizzato inserito nell’elenco istituito dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 9 del regolamento; è realizzata dall’ordine in collaborazione con un soggetto esterno che può o meno essere soggetto autorizzato inserito nell’elenco ai sensi dell’art. 9.
Dunque, specifica il Cndcec, l’unica novità è rappresentata dalla seconda ipotesi, laddove il ruolo dell’ordine è precisato dall’art. 12 del regolamento. Nulla cambia, invece, rispetto alla possibilità dell’ordine di realizzare attività formative in collaborazione con i soggetti terzi, siano autorizzati o meno. «L’ordine, in questo caso», chiarisce la nota, «conserva, ai sensi dell’art. 8 del regolamento, la titolarità degli eventi e in questo contesto i soggetti esterni, autorizzati e non, operano sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’ordine stesso».
Altro aspetto toccato dalla nota riguarda il tema degli esoneri dall’attività formativa. Il Cndcec ricorda che l’autonomia regolamentare degli ordini territoriali è venuta meno con il dpr n. 137/2012, che rimette a un regolamento emanato dal Consiglio nazionale la determinazione delle modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti. Quindi, dato che il regolamento prevede che dal 1° gennaio 2016 anche gli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età siano soggetti a un obbligo formativo ridotto, gli ordini sono tenuti a informare tutti coloro che hanno goduto dell’esonero fino al 31 dicembre scorso, della novità entrata in vigore.
L’obbligo ridotto prevede l’acquisizione di 10 crediti per quest’ultimo anno del triennio in corso e 30 nei successivi trienni. Gabriele Ventura