PROFESSIONI: Ordini professionali trasparenti (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

L’Autorità anticorruzione sta pubblicando le linee guida attuative del dlgs 97/2016
Ordini professionali trasparenti
Ma i consiglieri non devono pubblicare i loro patrimoni

In arrivo le linee guida anticorruzione per gli ordini professionali. Le pubblicherà a breve Anac per dare istruzioni ai Consigli nazionali e a quelli locali in merito al decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, che rivede e semplifica le disposizioni contenute nel dlgs n. 33/2013 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, e che entrerà in vigore domani. Gli ordini, e in generale le pubbliche amministrazioni alle quali si rivolge la normativa, avranno sei mesi di tempo per adeguarsi, quindi fino al 23 dicembre 2016. È quindi prevedibile che, a partire da gennaio 2017, scatteranno i controlli da parte dell’Autorità per verificarne l’attuazione. Per questo, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, l’Autorità nazionale anticorruzione sta per pubblicare delle istruzioni ad hoc per gli ordini professionali, recependo alcune delle istanze delle categorie. La novità più rilevante, comunque, resta l’esclusione, per i componenti degli ordini, dell’obbligo di pubblicazione dei patrimoni e dei redditi professionali. Per il resto, i consigli nazionali e gli ordini locali sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, garantendone l’accesso e la fruizione gratuita. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali degli ordini deve essere collocata un’apposita sezione denominata «amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati. All’interno della sezione, poi, devono essere messi in chiaro i dati sui pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, inoltre, restano pubblicati per un periodo di cinque anni, che decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione. Gli obblighi di pubblicazione riguardano in particolare la dotazione organica e il costo del personale a tempo determinato e non, i bandi di concorso e i dati sulla contrattazione collettiva. Gli ordini sono inoltre tenuti alla pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, dei dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione. Soddisfazione da parte della presidente del Cup, Marina Calderone (consulenti del lavoro) per l’esclusione dell’obbligo di pubblicazione di patrimoni e redditi professionali. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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