ITALIA OGGI
I chiarimenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
Ordini soggetti al bail in
C/c coinvolti nella risoluzione di crisi bancarie
I conti corrente degli ordini professionali partecipano alla risoluzione della crisi bancaria. Le disponibilità finanziarie detenute sul conto dove è attivo il servizio di cassa dell’ordine, sono infatti soggette al meccanismo del bail in misura uguale rispetto agli altri crediti non garantiti.
Dal 2019, invece, parteciperanno alla risoluzione della crisi della banca solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il pronto ordini 291/2015 pubblicato il 2 agosto scorso in risposta a un quesito formulato dall’Ordine di Vicenza riguardo alla direttiva europea sulle crisi bancarie. Con i decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata, infatti, data attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva 2014/59/Ue, che conferisce alle preposte autorità di vigilanza strumenti e poteri per la gestione della crisi di una banca. In pratica, le autorità hanno a disposizione un insieme di misure, proporzionali alla gravità della situazione che, in ultima istanza, prevedono l’avvio della procedura di risoluzione. Tra gli strumenti atti allo scopo rientra il bail in, in base al quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in azioni, con esclusione di alcune categorie di depositi e passività. È previsto, poi, un ordine di priorità di applicazione del bail in, secondo una logica tale per cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima di altri le eventuali perdite o la conversione in azioni: azionisti, detentori di altri titoli di capitale, altri creditori subordinati, creditori chirografari, persone fisiche e pmi titolari di depositi superiori a 100 mila euro, fondo di garanzia dei depositi. Il dlgs n. 180, ricorda il pronto ordini, prevede poi una serie di eccezioni alle passività soggette al bail in: ovvero, tra gli altri, i depositi protetti, le passività garantite, qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell’ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra ente e soggetto terzo, passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di altre banche, passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni o servizi necessari per il funzionamento dell’ente, sistemi di garanzia dei depositanti. Le disponibilità finanziarie detenute dall’ordine professionale, quindi, conclude il pronto ordini, non rientra in nessuna delle tipologie di passività escluse dal bail in e, per effetto del meccanismo della clausola di depositor preferece, fino al 31 dicembre 2018 contribuiranno alla risoluzione della crisi bancaria in uguale misura agli altri crediti garantiti. Dal 2019, invece, conclude il Cndcec, saranno presi in considerazione solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite. Gabriele Ventura