ITALIA OGGI
Le istruzioni del Cnf ai Coa in vista della scadenza del 23 dicembre
Ordini, trasparenza light
Dirigente facoltativo per l’anticorruzione
Sab. 19 – Nuove istruzioni dal Consiglio nazionale forense agli ordini territoriali sull’attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza. Con un modello ad hoc di piano triennale integrato e le indicazioni sulle novità normative contenute nel decreto legislativo n. 97/2016, entrato in vigore il 23 giugno scorso, e a cui gli ordini professionali dovranno adeguarsi entro il 23 dicembre prossimo (sei mesi dopo l’entrata in vigore del provvedimento). È questo il contenuto della circolare n. 5-C-2016 inviata dal presidente del Cnf, Andrea Mascherin, ai presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, dove viene illustrato il decreto che, in definitiva, esclude gli ordini dall’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, ovvero dei Consigli locali e nazionali.
L’efficacia dell’obbligo, però, specifica la circolare, è sospesa in ragione dell’ordinanza del Consiglio di stato n. 1093/2016, concessa in accoglimento dell’istanza avanzata dal Cnf.
La circolare segnala, inoltre, che il decreto ha introdotto rilevanti modifiche in merito alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione. Nello specifico, chiarisce la circolare, il provvedimento stabilisce che tale figura debba essere individuata, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. L’Anac, nel Pna 2016, ha stabilito poi che in via subordinata e del tutto eccezionale, vista la peculiare struttura organizzativa di ordini e collegi, che non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale, il responsabile potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze richieste dal ruolo. Inoltre, l’Anac ha indicato che il responsabile potrà coincidere con un consigliere, purché privo di deleghe gestionali, solo in via residuale e con atto motivato. Dovranno comunque essere escluse le figure di presidente, consigliere segretario o consigliere tesoriere. Infine, la circolare precisa che gli ordini non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell’Organismo indipendente di valutazione.
Allegato alla circolare vi è anche il modello di piano triennale 2016, che contiene il piano triennale della prevenzione della corruzione e quello per la trasparenza e l’integrità. Parte centrale del piano anti corruzione è l’analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell’attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l’adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Questa analisi, specifica il modello, non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi. Il modello individua poi dei parametri numerici semplificati, applicati e adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell’area analizzata, che rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo.