ITALIA OGGI
Dal 13 maggio servono diploma e corsi
Per i mediatori nuovi requisiti
Dal 13 maggio 2016 l’iscrizione nell’ex ruolo non dimostra più il possesso dei requisiti professionali per i mediatori professionali. Da tale data i soggetti che intendono svolgere l’attività economica di agenzia di affari in mediazione devono dichiarare di aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato uno specifico corso di formazione e, successivamente, avere superato l’esame presso la Cciaa oppure – essere iscritti nell’apposita sezione del Rea. Ovviamente sarà cura della Ccia che riceve il modulo d’iscrizione nel registro imprese per la riattivazione della posizione del mediatore, di verificare il possesso dei requisiti in questione. Il ministero dello sviluppo economico con apposito parere del 7 aprile 2016, n. 97453 nel quale si conferma che i soggetti iscritti nel soppresso ruolo che non hanno provveduto alla loro iscrizione nella sezione speciale persone fisiche del Rea entro il 30 settembre 2013 conservano, fino al 12 maggio 2016, la possibilità di far valere come requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività la loro vecchia iscrizione nel soppresso ruolo. Il decreto ministeriale 26 novembre 2011, entrato in vigore il 12 maggio 2012, oltre ad abrogare il ruolo mediatori, ha, infatti, anche previsto la decadenza della validità dell’iscrizione nel soppresso ruolo ai fini requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione decorsi 4 anni dall’entrata in vigore dello stesso decreto (articolo 11, comma 3). Pertanto, a decorrere dal 13 maggio 2016, l’iscrizione nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione non può più essere fatta valere ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione. I soggetti che intendono svolgere l’attività economica di agenzia di affari in mediazione dovranno dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 2 legge n. 39/1989 così come modificata dall’art. 18 legge n. 57/2001. Cinzia De Stefanis