PROFESSIONI: Periti industriali, nuove regole per la formazione continua (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Verifiche sui crediti a base quinquennale. Novità in vigore dal 1° gennaio 2017
Periti industriali, nuove regole per la formazione continua

Formazione dei periti industriali al restyling. Verifiche sui crediti quinquennali e non su ogni anno formativo, riconoscimento per l’apprendimento informale collegato allo svolgimento dell’attività professionale del perito, possibilità di acquisire crediti formativi anche durante i corsi universitari. Sono le principali novità contenute nel nuovo regolamento sulla formazione continua dei periti industriali e periti industriali laureati, in attuazione del dpr 7 agosto 2012, n. 137, pubblicato sul Bollettino ufficiale del ministero della giustizia (n. 13 del 15 luglio scorso). Il regolamento, approvato dal Consiglio nazionale, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017 e si applicherà al quinquennio formativo che va dal 2014 al 2019.
Analizzando le novità, anzitutto, rientrano negli eventi che costituiscono il percorso della formazione continua quelli di apprendimento informale, ovvero l’apprendimento che si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, nell’esercizio della professione di perito industriale, nonché nelle interazioni del lavoro quotidiano. Viene considerato apprendimento informale anche quello acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente e autonomamente per svolgere l’attività professionale in forma innovativa e in linea con l’aggiornamento tecnologico e normativo. In questo senso, tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. Inoltre, viene tolto il limite massimo all’ottenimento di crediti formativi durante l’anno. «Se il professionista decide di impegnarsi in maniera particolare nell’arco di un determinato anno», spiega il consigliere Sergio Molinari, «non ha alcun tetto ai crediti che può conseguire e far valere anche nel computo dell’anno successivo». In sostanza, l’importante è che il professionista accumuli 120 crediti formativi nell’arco nel quinquennio e, in questo senso, la verifica sull’adempimento dell’obbligo formativo avverrà solo sui cinque anni e non per ogni anno. Il nuovo regolamento, poi, riconosce le università come enti formatori. «Il professionista che decide di frequentare un corso universitario durante il lavoro», afferma Molinari, «si vedrà riconoscere tale attività attraverso la presentazione della documentazione del corso, come l’attestato o il libretto universitario». Sono riconosciuti, poi, ai fini della formazione continua, sia gli eventi organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell’ambito della formazione in servizio da parte del professionista, anche in assenza di autorizzazione o convenzione, sia gli eventi svolti all’estero, con documentazione che però deve essere prodotta in lingua italiana. Questa settimana, infine, il Consiglio nazionale approverà le linee guida che renderanno esecutivo il regolamento, con le modalità di autorizzazione per gli enti formatori esterni. «Abbiamo risposto alle esigenze che sono pervenute dagli ordini territoriali», sottolinea Molinari, «di semplificazione e facilitazione delle attività formative». Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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