IL SOLE 24 ORE
Responsabilità. Le clausole delle assicurazioni
Polizze professionali, occorre concordare la retroattività
Nuova, forte attenzione sulle assicurazioni dei professionisti, per le incertezze sull’obbligatorietà della polizza e sui termini della copertura. Solo medici ed avvocati sono esenti dall’obbligo di assicurazione previsto, dall’agosto 2013, per tutte le categorie (articolo 5 del Dpr 137/2012 e articolo 3, comma 5 del Dl 138/2011). I medici potranno attendere due anni dall’entrata in vigore di un Dpr che è previsto dall’articolo 3, comma 5 del Dl 138, ma è ancora da emanare; gli avvocati possono attendere un decreto del ministero della Giustizia su condizioni e massimali di polizza (articolo 12, comma 5, legge 247/2012). Per le professioni tecniche e tutte quelle con albi, collegi o mero riconoscimento, non vi sono proroghe e chi non è assicurato incorrerebbe già oggi in un illecito disciplinare.
Il condizionale è d’obbligo perché il ritardo nell’assicurazione obbligatoria sembra giustificato da incertezze sull’intero meccanismo di copertura, confermate da una recente sentenza della Cassazione (Sezioni unite, 6 maggio 2016, n. 9140). Giudicando un’ipotesi di colpa medica, la Cassazione ha ritenuto che non vi possa essere rivalsa sull’assicurazione se l’evento che ha causato il danno sia antecedente la stipula della polizza e vi sia una clausola claims made (a richiesta fatta) di tipo impuro. Di frequente, infatti, la richiesta di danni (e la conseguente rivalsa dell’assicurato sulla compagnia assicuratrice) avviene a distanza di tempo dalla prestazione professionale, perché il danno non emerge contestualmente all’errore del professionista.
Rispetto all’atto professionale (progetto, calcolo, cura medica), la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni, sicché è possibile che il professionista sia esposto a una richiesta di danni anche per prestazioni svolte anni prima, quando non aveva ancora sottoscritto una polizza di assicurazione o quando l’assicuratore era diverso da quello contrattualmente presente al momento della richiesta di manleva. La compagnia assicuratrice che abbia stipulato una polizza con una clausola claims made di tipo impuro può, infatti, rifiutarsi di indennizzare un evento anteriore alla stipula.
Analoghi problemi possono verificarsi nel caso in cui la prestazione professionale che ha causato il danno sia avvenuta durante la validità del contratto, ma la richiesta di danni da parte del cliente giunga al professionista dopo l’estinzione della polizza se nel contratto non vi è un adeguato prolungamento di validità. Vi può quindi essere una carenza di copertura dovuta a clausole speciali, clausole che, secondo la Cassazione, fino ad oggi sono ammissibili nel rapporto tra singolo professionista e compagnia di assicurazione, anche se generano uno squilibrio tra diritti e obblighi dei contraenti.
Ma, con l’introduzione per legge di un obbligo assicurativo, la Cassazione sottolinea come sia lo Stato a imporre ai professionisti di assicurarsi: in conseguenza, una clausola claims made impura (che indennizzi i soli eventi avvenuti durante la validità della polizza) non potrà più ritenersi legittima.
Lo Stato infatti dà rilievo alla figura del danneggiato (il cliente), riconoscendo che la copertura danno da egli patito è di interesse generale, indipendentemente dai patti della polizza. Le convenzioni assicurative che saranno concordate a livello ministeriale dovranno quindi tener presente l’interesse della collettività dei clienti e quindi escludere le clausole che lascino i clienti stessi senza possibilità di indennizzo se il fatto illecito si è verificato al di fuori del periodo di efficacia del contratto di assicurazione, ma la richiesta avviene durante il corso di validità del contratto. Guglielmo Saporito