ITALIA OGGI
Professionisti indispensabili per gestire le crisi da sovraindebitamento
Sab. 9 – «La figura del professionista riveste un ruolo fondamentale di fronte a una crisi aziendale da sovraindebitamento». Francesco Cavone, magistrato della Sezione Fallimentare del tribunale di Bari, ha evidenziato l’apporto dell’organismo di composizione della crisi (Occ). «Ogni organismo deve dotarsi in particolare di un elenco dei gestori della crisi e di un registro informatico in cui vengono annotati i passaggi salienti delle procedure concretamente attivate.
L’organismo di composizione della crisi», ha sottolineato Cavone, «designa quindi il professionista o i professionisti incaricati di procedere alle relative attività su domanda del debitore». A seguito di tale designazione il professionista designato assume in relazione alle concrete attività procedurali specifici obblighi e responsabilità professionali aventi rilevanza giuridica sia civile che penale. «Si tratta», ha continuato, «di un intervento legislativo che ha certamente valorizzato professionalmente il ruolo e le competenze dei commercialisti e ragionieri nel tentativo posto in essere dal legislatore di questa congiuntura economica di far fronte con nuovi mezzi alle difficili sfide lanciate dalla imperante crisi economica mondiale». Secondo Michele De Giorgio, vicepresidente di Fidindustria e componente Igs (Istituto Governo Societario), «il concordato con continuità aziendale prevede una possibilità di continuare l’esercizio dell’impresa o direttamente da parte del debitore o indirettamente attraverso il trasferimento del complesso aziendale, mediante la cessione o mediante conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione. Nei casi così previsti, il piano ex art. 161 L.F., deve necessariamente contenere non solo le modalità con cui si intende soddisfare i creditori e il limite temporale entro cui adempiere, ma anche una prospettazione dei costi, ricavi e della finanza aziendale». «In altri termini», ha continuato, «si dovrà redigere un piano industriale o un business plan, con annesso rendiconto finanziario. Nella redazione del documento l’imprenditore/debitore non adotterà le ordinarie linee guida e nemmeno può essere preso in considerazione quel modello che generalmente si redige per una start-up o per un piano di prosecuzione di una attività già in atto». In conclusione, secondo De Giorgio, «è intuibile che per poter redigere il Business plan per il concordato in continuità devono tenersi in conto per la fattibilità anche i seguenti aspetti: deve essere finalizzato al miglior soddisfacimento della massa creditoria; sarà diversamente articolato a seconda che il piano preveda una continuità diretta del debitore o sia assunta da terzi con cessione o conferimento del complesso aziendale».