ITALIA OGGI
Professionisti, onorario ridotto se un collega collabora
Sab. 9 – Scatta il taglio del 20% sull’onorario se il ragioniere commercialista riceve l’aiuto di qualcuno nella chiusura della pratica, come nel caso di un collega che appartiene a un altro studio. E ciò perché le regole della professione prevedono l’abbattimento del compenso quando si verifica il concorso di un terzo. La riduzione non può essere effettuata laddove a svolgere parte dell’attività è un collaboratore del professionista: l’attività del primo è infatti imputabile al secondo. Risulta dunque esclusa ogni decurtazione del caso in cui non vi sia chiarezza sull’identità di chi avrebbe supportato il commercialista nella conclusione dell’affare. È quanto emerge dalla sentenza 6933/16, pubblicata ieri dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Parcella e standard – È accolto, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale, il ricorso del commercialista che ha gestito le trattative per il trasferimento di un’azienda alberghiera: il suo compenso era diviso a metà fra venditore e compratore ma alla fine uno dei due non ha pagato. Il professionista ottiene il riconoscimento dell’attività svolta ma e in Cassazione trova ingresso la sua censura contro la riduzione del 20% operata dal giudice del merito sulla sua parcella: a essere applicata è la norma secondo cui l’abbattimento risulta necessario quando a chiudere la pratica concorrono in modo concreto il cliente o qualcun altro. E se il terzo è un professionista iscritto a un altro albo professionale, quest’ultimo ha diritto nei confronti del cliente a essere pagato secondo gli standard della sua categoria. Se invece il professionista si fa coadiuvare da un collaboratore non può poi agire contro il cliente per la corresponsione del compenso perché l’attività del secondo è giuridicamente assorbita da quella del prestatore d’opera che ha concluso il contratto. L’abbattimento del 20% scatta, invece, quando il terzo è ragioniere estraneo all’organizzazione del titolare dell’affare che ad esempio svolge su incarico del cliente attività che risultano comunque funzionali a chiudere la pratica. Nulla di tutto questo è specificato nella sentenza di merito. La parola passa dunque al giudice del rinvio. Dario Ferrara