PROFESSIONI: Pubblicato il nuovo Registro revisori (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Professioni. Con le sezioni A e B
Pubblicato il nuovo Registro revisori

Debuttano le nuove sezioni «A» e «B» del Registro dei revisori legali che sono attive dal 23 settembre e soltanto i professionisti (o le società) iscritte nella sezione «A» possono svolgere la funzione di “dominus” per i praticanti; che, se sono collocati presso soggetti iscritti alla sezione «B», devono subito chiedere la variazione pena la sospensione automatica del tirocinio.
Lo ricorda una nota del ministero dell’Economia e delle finanze che dà così attuazione al Dlgs 135/2016, che, tra le altre cose, istituiva nel Registro dei revisori legali le nuove sezioni. L’articolo 27 del Dlgs 135, in prima applicazione, ha stabilito i criteri per la formazione di tali sezioni, prevedendo, in particolare, l’iscrizione nella sezione «B» dei revisori “inattivi” e di quelli per i quali non risulta espletato nell’ultimo triennio alcun incarico di revisione legale o attività di revisione presso una società di revisione legale. A questo proposito, la circolare della Ragioneria generale dello Stato numero 34 dell’8 agosto 2013, nel fissare al 23 settembre dello stesso anno il termine per l’avvio degli obblighi di comunicazione verso il Registro degli incarichi di revisione legale in corso, per via telematica e digitale, aveva previsto, già in conformità al decreto legislativo 39/2010, che «la mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l’iscrizione nella sezione “revisori inattivi” del Registro dei revisori legali». Nella nota si precisa che l’aggiornamento delle sezioni «A» e «B» del Registro viene reso effettivo a far data dal 23 settembre 2016.
Infine, nella nota si ricorda che il revisore legale iscritto nella sezione «B» del Registro non può assolvere la funzione di dominus in relazione al tirocinio per aspiranti revisori legali. Ne consegue che i tirocinanti che svolgano la pratica presso un soggetto iscritto alla sezione «B» devono – per non incorrere nella sospensione automatica del tirocinio con effetto dalla data in cui il dominus è collocato nella sezione stessa – individuare un revisore legale iscritto nella sezione «A» o una società di revisione legale ed effettuare le conseguenti comunicazioni verso il Registro di variazione del soggetto presso il quale il tirocinio è svolto utilizzando il modulo TR-10. Giorgio Costa

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