ITALIA OGGI
Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo della direttiva Ue 2014/56
Revisione legale, riforma al via
Controlli sui professionisti in base ad analisi dei rischi
Al via la riforma della revisione legale. Il consiglio dei ministri ha approvato ieri sera in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (si veda ItaliaOggi di ieri).
Formazione e controllo di qualità sono tra i punti di maggior rilievo del provvedimento. L’inosservanza degli obblighi formativi potrà costare cara al professionista, con sanzioni che in base al testo entrato all’esame dell’esecutivo possono arrivare fino a 2.500 euro (si vedano ItaliaOggi del 16 aprile e del 13 luglio 2016). L’attività formativa accreditabile potrà essere svolta o attraverso corsi a distanza erogati dal Mef, anche attraverso organismi convenzionati oppure tramite società o enti pubblici e privati accreditati dal Mef. Per essere accreditati gli enti di formazione in possesso di requisiti specifici (esperienza almeno triennale; adeguato numero di dipendenti). La formazione continua cui devono sottoporsi i revisori, a partire dal 1° gennaio 2017, consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale che saranno definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) che devono includere, per almeno il 50%, materie caratterizzanti la revisione contabile quali la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Il periodo formativo è triennale e i crediti formativi da maturare sono almeno sessanta nel triennio con un minimo di venti per ciascun anno. Tutti gli iscritti al registro dei revisori, anche se sindaci-revisori, aventi un incarico di revisione ai sensi del comma 2 dell’art. 2409-bis c.c. o dell’art. 2477 c.c., saranno poi soggetti al controllo di qualità obbligatorio da parte del Mef, il cui costo è a carico dei revisori stessi. La relazione tecnica al dlgs stima una decuplicazione dell’attuale contributo (circa 26 euro). I controlli avverranno sulla base di un’analisi del rischio (dovrebbero avere maggiori probabilità di essere selezionati per primi i revisori con più incarichi) e, comunque, almeno ogni sei anni, laddove l’incarico sia ricoperto in società che superano almeno due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale, 4.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, 8.000.000 di euro; 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l’esercizio. Il controllo di qualità consiste in una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati al fine della valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi della revisione e per le società di revisione anche del sistema di controllo interno. Il revisore è tenuto a collaborare con l’ispettore della qualità e, in particolare, è tenuto a consentire allo stesso l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.
Gli altri provvedimenti
Numerosi gli altri provvedimenti esaminati ieri dal consiglio dei ministri. Un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/67/UE, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento Imi); un decreto legislativo con “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 102 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”; un decreto legislativo, in esame preliminare, di “Attuazione della direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo” e ancora un altro decreto delegato, sempre in esame preliminare, con la “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n.2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. All’ordine del giorno anche un decreto presidenziale: “Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, a norma dell’articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014; un disegno di legge di “Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016; un “Regolamento recante disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) nonché le relative procedure contabili, a norma dell’articolo 1, comma 86, della legge n. 228 del 2012”, oltre alle consuete leggi regionali. Giovanni Galli