PROFESSIONI: Revisori, esame «semplificato» per i commercialisti (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Controllo dei conti. Decreto in Gu
Revisori, esame «semplificato» per i commercialisti

Cambiano, a partire dal 19 maggio, le regole per l’abilitazione allo svolgimento della professione di revisore legale dei conti. Servirà un esame ad hoc che prevede una prova “semplificata” per coloro che già hanno superato l’esame di Stato da dottore commercialista o da avvocato. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 103 di ieri il decreto 63 del 19 gennaio 2016 che contiene il regolamento attuativo delle norme in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
L’esame previsto dall’articolo 4 del Dlgs 39/2010 consiste in tre prove scritte e una orale dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze, e verte sulle seguenti materie: contabilità generale; contabilità analitica e di gestione; disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.
Per diritto civile e commerciale, societario, fallimentare, tributario, del lavoro e della previdenza sociale, informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica «l’accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitata funzionalmente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti». Potrà sostenere l’esame (articolo 2, comma 1) chi ha una laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o in Scienze economiche a cui abbia fatto seguito un tirocinio triennale presso un revisore legale dei conti. In deroga, sono ammessi a sostenere l’esame i soggetti che, al 4 maggio 2016, abbiano regolarmente completato il tirocinio triennale previsto dall’articolo 5 del Dpr 99/1998. Sono, inoltre, ammessi coloro che risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 8 del Dlgs 39/2010, al Registro del tirocinio previsto dall’articolo 5 del Dpr 99/1998 e abbiano, alla data di presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.
La domanda di partecipazione all’esame prevede il versamento di 100 euro. Chi ha già superato l’esame di Stato da dottore commercialista ed esperto contabile è esonerato dalle prove scritte e orali previste in campo economico e giuridico mentre dovranno sostenere le prove scritte ed orali sulle materie tecnico-professionali e della revisione, incluso un quesito a contenuto pratico attinente l’esercizio della revisione legale. I soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla sola prova scritta e orale in materia giuridica. Infine, sono esonerati totale per chi ha superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie economico-giuridiche. Giorgio Costa

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