ITALIA OGGI
Il decreto di riforma approda in consiglio dei ministri per il via libera definitivo
Revisori formati. E di qualità
Controlli dal ministero. Ma pagati dai professionisti
Obbligo specifico di formazione continua e controllo di qualità del lavoro svolto, esercitato dal ministero (ma a carico dei professionisti). Sono due delle novità rilevanti portate nello schema di dlgs che sarà oggi all’esame del Consiglio dei ministri per il sì definitivo (dopo il passaggio ieri in preconsiglio) e che ridisegna le regole che disciplinano la revisione legale dei conti. La formazione continua cui devono sottoporsi i revisori, a partire dal 1° gennaio 2017, consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale che saranno definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) che devono includere, per almeno il 50%, materie caratterizzanti la revisione contabile quali la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Il periodo formativo è triennale e i crediti formativi da maturare sono almeno sessanta nel triennio con un minimo di venti per ciascun anno. L’inosservanza degli obblighi formativi può costar caro al revisore (sanzione fino a euro 2.500, si vedano ItaliaOggi del 16 aprile e del 13 luglio 2016). L’attività formativa accreditabile potrà essere svolta o attraverso corsi a distanza erogati dal Mef, anche attraverso organismi convenzionati oppure tramite società o enti pubblici e privati accreditati dal Mef. Per essere accreditati gli enti di formazione in possesso di requisiti specifici (esperienza almeno triennale; adeguato numero di dipendenti).
Controllo di qualità. Tutti gli iscritti al registro dei revisori, anche se sindaci-revisori, aventi un incarico di revisione ai sensi del comma 2 dell’art. 2409-bis c.c. o dell’art. 2477 c.c., sono soggetti al controllo di qualità obbligatorio da parte del Mef, il cui costo è a carico dei revisori stessi. La relazione tecnica al dlgs stima una decuplicazione dell’attuale contributo (circa 26 euro). I controlli avverranno sulla base di un’analisi del rischio (dovrebbero avere maggiori probabilità di essere selezionati per primi i revisori con più incarichi) e, comunque, almeno ogni sei anni, laddove l’incarico sia ricoperto in società che superano almeno due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale, 4.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, 8.000.000 di euro; 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l’esercizio. Il controllo di qualità consiste in una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati al fine della valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi della revisione e per le società di revisione anche del sistema di controllo interno. Il revisore è tenuto a collaborare con l’ispettore della qualità e, in particolare, è tenuto a consentire allo stesso l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.
Indipendenza. Viene introdotto uno specifico divieto per il revisore di ricevere regali o altri favori di natura pecuniaria e non da parte dell’ente sottoposto a revisione o da altri soggetti legati allo stesso, salvo il caso in cui il valore sia assolutamente trascurabile o insignificante. Il revisore, prima dell’accettazione dell’incarico deve valutare e documentare i rischi di indipendenza e le misure di salvaguardia adottate. Nel caso di incarichi in enti di interesse pubblico e in quelli sottoposti a regime intermedio l’incarico ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legale. L’incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.
Enti sottoposti a regime intermedio. Viene introdotta una nuova categoria di enti, quelli soggetti a regime intermedio, che si aggiunge a quelli di interesse pubblico e quelli che non lo sono. Sono tali, ad esempio, le società emittenti strumenti finanziari che, anche se non quotate in mercati regolamentati sono diffusi tra il pubblico in materia, le Sgr, le Sim, gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Tub. Per gli enti sottoposti a regime intermedio la revisione legale non può essere svolta dal collegio sindacale.
Sanzioni. Non è stata recepita la proposta della VI Commissione Senato di rivedere l’automatismo della responsabilità solidale tra i revisori e gli amministratori in quanto mancherebbe uno specifico criterio di delega a tal riguardo, per cui in tema di responsabilità tutto rimane invariato. Ermando Bozza