PROFESSIONI: Revisori, formazione o sanzioni (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Ok preliminare al dlgs che attua la direttiva 2014/56
Revisori, formazione o sanzioni
Pene pecuniarie fino a 2.500 . Anche per il registro

sab. 16 – Sanzioni fino a 2.500 euro nel caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi, nonché di mancate comunicazioni al registro dei revisori. Sono alcune delle previsioni dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/56/Ue sulla revisione legale dei conti approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri.
Nuovo sistema sanzionatorio. Nello schema di dlgs (si veda ItaliaOggi di ieri) viene rinnovato e razionalizzato il sistema sanzionatorio per gli iscritti al registro. Il novellato art. 24, infatti, prevede una gradualizzazione delle sanzioni irrogabili. Esse vengono suddivise in due gruppi a seconda che le irregolarità attengano allo svolgimento dell’attività di revisione legale, oppure all’assolvimento dell’obbligo formativo e all’inosservanza degli adempimenti di comunicazione al registro. Nel primo caso, previo un avvertimento iniziale da parte del Mineconomia e la possibilità di porre in essere corrispondenti correzioni da parte del revisore, i provvedimenti vanno dalla censura, alla sanzione amministrativa fino a 150 mila euro, per arrivare alla revoca di uno o più incarichi, fino alla cancellazione dal Registro (si veda tabella in pagina). Il secondo gruppo di sanzioni, invece, del tutto innovativo, colpisce il mancato assolvimento degli obblighi formativi nonché l’inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni anagrafiche di cui all’art. 7. Viene altresì prevista la possibilità di una sospensione cautelare del revisore dal registro per un periodo non superiore a cinque anni, nei casi di applicazione da parte dell’autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell’arresto o del fermo, nonché di condanne, anche non definitive che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Formazione continua. In merito ai 20 crediti formativi richiesti annualmente al revisore, si stabilisce che l’attività di formazione continua può essere svolta alternativamente:
a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Mef, anche attraverso organismi convenzionati;
b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Mef attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.
Da segnalare che le società o enti pubblici e privati che richiederanno l’accreditamento per svolgere i programmi formativi dovranno essere strutturate dimostrando il possesso di almeno otto dipendenti, una comprovata esperienza triennale nella formazione e l’impiego di docenti professionali.
L’organizzazione dell’attività. Gli art. 10-ter e 10-quater riguardano rispettivamente, l’organizzazione interna e quella del lavoro del revisore legale. Lo schema di decreto riprende, di fatto, le previsioni della direttiva già molto dettagliate al riguardo. In particolare, l’art. 10-ter, richiede al revisore di dotarsi di idonee procedure amministrativo-contabili, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure di valutazione del rischio e di sistemi di controllo e di salvaguardia dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Lo scopo di tali obblighi organizzativi è evidentemente quello di dare sostanza alla qualità del lavoro di revisione a tutti i livelli della struttura di lavoro del revisore legale. Il revisore è tenuto, infatti, a stabilire direttive e procedure che consentano di conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti e le persone fisiche che gli forniscono servizi nell’ambito della revisione dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l’incarico. Con specifico riferimento al personale l’art. 10-ter prevede che il revisore debba introdurre direttive e procedure in materia di retribuzioni in modo tale da incentivare in modo adeguato la qualità del lavoro. Può esternalizzare attività di revisione, fermo restando che rimane pieno responsabile nei confronti della società cliente e che deve introdurre nella sua organizzazione direttive specifiche che garantiscano il permanere dell’efficacia del suo sistema di controllo interno della qualità. Le suddette direttive e procedure sono proporzionate all’ampiezza e alla complessità delle attività di revisione contabile concretamente svolte. In merito alla documentazione del lavoro di revisione viene espressamente stabilito che il fascicolo di revisione debba essere chiuso entro 60 giorni dalla data in cui viene sottoscritta la relazione di revisione e che tutta la documentazione di revisione debba essere conservata dal revisore per dieci anni dalla predetta data. Luciano De Angelis ed Ermando Bozza

Foto del profilo di Andrea Gentile

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